Manca ormai una manciata di giorni alla tanto attesa Fase 2. Da lunedì 4 maggio, infatti, scatterà il nuovo corso di questa emergenza sanitaria nazionale causa pandemia di coronavirus e con il Dpcm del 26 aprile il governo ha allenato di poco le misure di contenimento per arginare i contagi. Come noto, dalla prossima settimana si potrà uscire di casa anche per andare in visita ai propri congiunti – sempre muniti di autocertificazione – e si potrà tornare a fare attività motoria all’aria aperta anche nei parchi, ovviamente armati di mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Ma con la Fase 2 arriva un’altra novità importante, ovvero quella relativa alla casa, sulla quale però urge fare chiarezza, dal momento che lo stesso Dpcm è assai fumoso su questo aspetto; l’esecutivo, non a caso, dovrebbe puntualizzare anche sul nodo seconda casa, visto che non è ancora stato chiarito se un cittadino possa o meno spostarsi nella propria seconda casa in cui questa si trovi all’interno della stessa regione.
Chiarezza, dicevamo. Bene, allora iniziamo col dire che dal 4 maggio sarà possibile spostasi verso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza sia all’interno della stessa regione, sia passando da una regione dello Stivale all’altra. Cosa finora vietata.
Il nodo delle parole
Casa, seconda casa, residenza, abitazione, domicilio, dimora. Ecco, per comprendere al meglio la questione e il contenuto del Dpcm è prioritario fare luce sul significato delle parole. Iniziamo con "residenza", che giuridicamente va a indicare la sede riconosciuta a livello amministrativo e anagrafico. Come sottolineato da Il Sole 24 Ore, basta il certificato per comprovarla.
Diverso è invece il caso del domicilio e dell’abitazione, sui quali il nostro stesso ordinamento civile è, diciamo, elastico. Peraltro, dal 4 maggio in poi, se le cose rimangono così, potrebbe non essere tollerato lo spostamento dalla propria residenza per raggiungere il domicilio o l'abitazione.
Che cos’è il domicilio? Il Codice Civile statuisce che è "il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi". Motivo per il quale può coincidere, ma non per forza di cose, con la residenza.
L’abitazione, a norma di legge, è un’altra cosa ancora, visto che è il luogo fisico dove una persona risiede, oppure – a livello giuridico stretto – il diritto di una persona di stare in una casa. E come sottolineato sempre dal Sole, "a differenza del domicilio, l’abitazione è il luogo in cui il soggetto ha un immobile ad uso abitativo in via abituale per sé e/o per i propri familiari".
Dunque, la dimora, che è intesa sia come quel luogo dove risulta fissata l’abitazione di un individuo, sia soprattutto come casa temporanea, come appunto una seconda casa al mare, in montagna, al lago o in campagna.
Ecco perché urge fare attenzione: giuridicamente parlando la dimora viene inquadrata come residenza temporanea, come lo è appunto una seconda casa. Verso la quale, almeno ad oggi, rimane in vigore il divieto di spostamento.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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