Masturbarsi in treno? Non è reato: cosa ha deciso il giudice

Respinta l'accusa di atti osceni in luogo pubblico per un uomo denunciato per essersi masturbato davanti a una donna a bordo di un treno

Masturbarsi in treno? Non è reato: cosa ha deciso il giudice

Masturbarsi in treno non è reato. Questo è quello che ha stabilito una sentenza della Sesta sezione penale della corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso di un uomo denunciato nel giugno 2019. L'atto non costituirebbe reato di atti osceni in luogo pubblico, che secondo l'ordinamento italiano è punito con una pena fino a 4 mesi di reclusione, perché "l’interno di un vagone ferroviario non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori".

Nel caso specifico, una donna si rivolse agli agenti della polizia ferroviaria segnalando che un uomo presente sulla sua carrozza si stava masturbando in sua presenza. Il fatto quotidiano riporta che, in quell'occasione, l'uomo venne tratto in arresto dagli agenti perché alla vista delle uniformi andò in escandescenza. All'atto dell'arresto gli venne anche notificato il reato di atti osceni in luogo pubblico, perpetrati "con il chiaro intento di molestare la donna".

Tuttavia, l'accusa di atti osceni è decaduta davanti alla corte del tribunale chiamato a giudicare l'uomo, il quale è stato perseguito solamente per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo per il quale non è stato condannato anche per gli atti osceni è che, per il giudice, non c'era "il pericolo che i minori assistessero alla condotta". Quindi, il caso finisce in Cassazione, dove il procuratore presenta ricorso, che viene respinto. La Corte, infatti, ha sottolineato che "per 'luogo abitualmente frequentato da minori' non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico".

Con riferimento allo specifico caso oggetto di attenzione, inoltre, i giudici della corte di Cassazione hanno ribadito che "l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo

abitualmente frequentato da minori". Pertanto, concludono i giudici, "nel caso di specie, va escluso che il dato luogo in cui il ricorrente ha tenuto la condotta comporti la integrazione del reato in questione".

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