L'auto è ferma? Occhio all'assicurazione: cosa si rischia

L'obbligo rimane anche per i mezzi non funzionanti pure se custoditi in aree private

L'auto è ferma? Occhio all'assicurazione: cosa si rischia

Rc auto obbligatoria anche per i mezzi non circolanti e custoditi all'interno di aree private: arriva la sentenza dell'Unione europea che di fatto obbliga gli Stati membri ad adeguare la normativa nazionale a riguardo.

Si fa riferimento precisamente alla sentenza emessa lo scorso 29 aprile per quanto concerne la causa C-383/19, relativa ad un fatto accaduto in Polonia. Ebbene la Corte di giustizia della Ue ha stabilito ancora una volta (il primo precedente nel 2018) che anche per i veicoli non adatti alla circolazione, pur se posteggiati in un'area privata, sussiste l'obbligo di Rca. L'unico esonero a tale norma è previsto per quei mezzi che vengono ritirati ufficialmente dalla circolazione, quindi, almeno per quanto concerne l'Italia, solo nel caso in cui siano stati cancellati dal Pra. L'obbligo di effettuare un'assicurazione, quindi, non decade anche se il mezzo non viene utilizzato o non è più funzionante, e nonostante che il proprietario decida di custodirlo in un luogo privato. Tale sentenza deriva dalla rigida applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/103/CE, secondo cui la Rca è obbligatoria per ogni veicolo immatricolato in uno Stato appartenente alla Ue fino al momento in cui esso non venga ufficialmente ritirato dalla circolazione secondo quanto previsto dalla legge nazionale di riferimento.

Sono tre i punti chiave per interpretare la sentenza dello scorso 29 aprile. 1)La nozione di veicolo è oggettiva e non può essere condizionata ai fini assicurativi dall’uso che si fa del mezzo. 2)L'obbligo della Rca non è escluso solo perché in un dato momento un veicolo immatricolato è inidoneo a circolare per via delle sue condizioni (anche perché, in teoria, il mezzo potrebbe essere riparato e rimesso in circolazione). 3)La sola intenzione di demolire il veicolo non basta a far venir meno l’obbligo di assicurarlo, ma serve effettivamente procedere alla radiazione.

Cosa accadrà in Italia

Come ha spiegato in dettaglio Il Sole 24 Ore, per quanto riguarda il nostro Paese, siamo ancora in attesa della sentenza della Corte di Cassazione in merito a quanto stabilito dall'articolo 122 del Codice delle assicurazioni.

Ci si riferisce, nel dettaglio, all'interpretazione da dare, vista la mutata giurisprudenza europea, alla nozione di "aree equiparate alle strade di uso pubblico", ovvero se questa si debba riferire anche agli spazi privati entro i quali il veicolo potrebbe essere utilizzato secondo le sue funzioni abituali. Pare non essere a rischio, invece, la possibilità per un automobilista di interrompere temporaneamente l'assicurazione ad un mezzo di sua proprietà in caso di inutilizzo.

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