Prima il tribunale e poi la Corte d’Appello avevano invece condannato la donna a pagare 600 euro di multa per quell’occupazione abusiva. La donna ha deciso di ricorrere in Cassazione e i giudici della Seconda sezione penale di Piazza Cavour hanno accolto il rilievo della donna. Giuseppa contestava il fatto che non fosse stato tenuto conto delle sue condizioni di indigenza che non le lasciavano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi». Ai giudici di Cassazione poi la donna faceva notare che né in primo né in secondo grado era stato preso in considerazione il fatto che aveva agito «in stato di necessità» con riferimento «al diritto all’abitazione e al diritto alla salvaguardia della salute sua e di suo figlio».
I giudici della Suprema Corte hanno quindi deciso di tenere conto di questi elementi e hanno ritenuto che il reclamo della donna fosse fondato.
«Rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona».
Adesso conclude la Cassazione toccherà ai giudici della Corte d’Appello svolgere una «più attenta e penetrante indagine giudiziaria» per capire se effettivamente lo stato di povertà della donna giustificava l’occupazione. La sentenza comunque non avalla un diritto all’occupazione in caso di necessità, come sottolinea ad esempio Confedilizia. La Corte di Cassazione non ha sancito «nessun particolare principio» dice il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, aggiungendo che l’unico concetto stabilito dai giudici è che «lo stato di necessità può essere un’esimente» in casi come questo. E la Cassazione , conclude il presidente, ha rinviato alle corti il caso per la verifica della sussistenza di tale esimente.
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