Cambia il dl Salvini. Un punto del decreto su Immigrazione e Sicurezza, una volta inviato al Quirinale, sembra essere diverso rispetto alle bozze circolate prima e dopo il cdm che lo ha approvato.
Si tratta per la precisione dell'Articolo 10 del primo del "Titolo I" del decreto, quello che tratta l'immigrazione. Mentre nel testo (di riassunto) fatto circolare dal Viminale subito dopo l'approvazione (guarda qui) si leggeva che la Commissione territoriale aveva la "possibilità di sospendere l'esame della domanda" di asilo nel caso in cui il richiedente abbia commesso un reato, ora nel testo ufficiale approvato dal Consiglio dei ministri e arrivato oggi al Quirinale al suo posto spunta il "procedimento immediato all'audizione dell'interessato".
Cosa cambia? Alla fine dei conti le pendenze verranno comunque valutate. Guardiamole nei dettagli. Nella prima versione la Commissione poteva "sospendere l’esame della domanda quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati". La sospensione avrebbe così obbligato il richiedente asilo a "lasciare il territorio nazionale" e, entro "dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione", avrebbe potuto "chiedere la riapertura del procedimento sospeso". Una volta trascorso il termine, "senza richiesta di riapertura, la Commissione competente dichiara l’estinzione del procedimento".
La norma aveva sollevato qualche dubbio costituzionale. Così pare sia stata modificata prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Ora all'articolo 10 (guarda qui) si legge che "Quando il richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati" inclusi nel dl Salvini, allora il questore "ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione".
In sostanza, mentre prima sarebbe arrivata una sospensione della procedura della richiesta di asilo (con obbligo di lasciare l'Italia), questa viene accelerata e passa davanti alle altre, visto che la Commissione deve valutarla "nell'immediatezza". Ma se la decisione sarà contro l'asilo, allora il migrante dovrà comunque abbandonare il Belpaese.
Nessuna modifica dopo il
via libera del governo, precisano fonti del Viminale. Il decreto pubblicato oggi è il testo approvato dal Consiglio dei ministri. "Arriverà al Colle in serata e non ha subìto alcuna modifica", assicurano le stesse fonti.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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