Negli edifici a carattere residenziale, durante il funzionamento dell'impianto di riscaldamento (prodotto da impianti sia centralizzati sia autonomi), la media delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 20°C + 2°C di tolleranza. Risulterebbe così nulla la delibera condominiale che dovesse decidere di tenere una temperatura più elevata. Se la temperatura superasse i 22 gradi scatterebbero sanzioni per i condomini. L’impianto termico condominiale, quindi, deve essere in grado di erogare tale calore. In caso contrario, il condomino che non riuscisse ad avere la temperatura di legge nella propria unità immobiliare, può provocare una delibera attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell’impianto. Nel caso in cui l’assemblea non deliberasse le opere necessarie, può rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare quanto necessario per sopperire guasti o deficienze dell’impianto ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.
Nel frattempo, però, non può sospendere il pagamento degli oneri condominiali lamentando il disservizio. I condomini confinanti che devono prelevare maggior calore dai propri termosifoni per compensare quel calore che viene ceduto agli alloggi freddi, non possono pretendere nulla né dal vicino né nei confronti del condominio in sede di ripartizione della spesa complessiva del riscaldamento mediante l’adozione dei cosiddetti coefficienti correttivi. Questi, infatti, sono vietati dalla legge, anche per quegli appartamenti posti all’ultimo piano o a Nord.
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