Al via la volountary disclosure. Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la collaborazione volontaria col Fisco. Tra i contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare a omissioni e irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali, possono aderire anche gli "estero residenti fittizi", i cittadini "trasferiti" in Paesi black list, i soggetti "esterovestiti", i trust e i trust "esterovestiti", i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. È possibile accedere alla procedura per tutti i periodi d’imposta per i quali non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
La circolare dell’Agenzia chiarisce anche in quali condizioni non opera il raddoppio dei termini previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni. Possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Le violazioni ammesse alla regolarizzazione riguardano redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, sostituti d’imposta. Il contribuente non può accedere se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza di ispezioni o verifiche di essere indagato per violazioni di norme tributarie.
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