In Italia, il vescovo - al pari di ogni altro cittadino - «non ha l'obbligo giuridico» di denunciare eventuali casi di pedofilia commessi da un sacerdote e di cui sia a conoscenza. Nelle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici messe a punto dalla Cei si sceglie di rispettare l'ordinamento dello Stato senza vincolare i Pastori alla denuncia senza piegarsi ai diktat della Commissione Onu che aveva criticato l'impostazione giuridica del Vaticano. Rimane dunque fermo, anche in epoca Bergoglio, il principio che da sempre è un po' la «pietra dello scandalo».
Tuttavia ci pensa il segretario generale, fresco di nomina, monsignor Nunzio Galantino, a fare i distinguo, sottolineando che comunque il vescovo ha «il dovere morale di favorire la giustizia che persegue i reati» e «deve agire di conseguenza, cioè prendere decisioni concrete». Tant'è che - si legge nel testo - in caso di indagini o di procedimento penale da parte dello Stato, «risulterà importante la cooperazione del vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze» e «nel rispetto della normativa concordataria e civile». Qui sta il nodo, che per molti rimane irrisolto. Ovvero in quel «segreto confessionale» che deve essere salvaguardato e che i detrattori della Chiesa vorrebbero cancellare. Infatti, i vescovi «sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero».
Il testo contiene comunque un forte richiamo all'attenzione alle vittime, punto che in passato non è sempre stato così chiaro. Un segnale importante, che segue a stretto giro la nomina, nella commissione anti-pedofilia istituita da Francesco appena una settimana fa, di Marie Collins, vittima di abusi da parte di una sacerdote quando era bambina. Non si tratta solo - sebbene messo nero su bianco - dell'ascolto sempre e comunque della vittima e dei suoi familiari, ma di «assicurare ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia» e anche «impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune».
Attenzione dovrà essere posta anche nella selezione dei candidati al sacerdozio, attraverso una maggiore collaborazione tra diocesi, seminari e ordini religiosi. E di altrettanta cura dovrà essere oggetto il sacerdote accusato di pedofilia, cui si deve garantire sostegno e riservatezza «ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria». Tra l'altro si corregge in modo chiaro una distorsione che in passato ha recato non poco dolore: in caso di accuse verso un sacerdote «il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico».
Il vescovo «non è un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio» dice la Cei sottolineando che il processo canonico «è autonomo» da quello civile. Tuttavia, e proprio per questo, il vescovo è sempre tenuto a istruire una indagine canonica.
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