Per i giudici Sallusti è un "pericolo sociale"

La motivazione assurda fa il processo alle intenzioni: commetterà ulteriori episodi criminosi. Niente sconti perché la presunta vittima è un collega magistrato. E così rischia 14 mesi di galera

Il direttore del Giornale Alessandro Sallusti
Il direttore del Giornale Alessandro Sallusti

MilanoAlessandro Sallusti è pericoloso. Se il direttore del Giornale venisse lasciato in circolazione potrebbe commettere altri reati. Per questo, per impedirgli di continuare a diffamare il prossimo, l'unica soluzione è chiuderlo in carcere. È questo il ragionamento in base al quale la Corte d'appello di Milano ha stabilito che Sallusti deve finire in galera. Quattordici mesi, senza condizionale. Solo la decisione della Cassazione, fissata per mercoledì prossimo, separa ormai Sallusti da una cella.
La sentenza che candida il giornalista alla galera è stringata. Sette pagine firmate dal giudice Pierangelo Guerriero per dare ragione ad altri due giudici: il suo collega Giuseppe Cocilovo, in servizio a Torino, che si era sentito diffamato da un corsivo di Libero (diretto allora da Sallusti) in cui il suo nome nemmeno compariva; e il sostituto procuratore generale Lucilla Tontodonati, che aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato Sallusti ad appena cinquemila euro di ammenda. La procura generale milanese fa appello, invocando per Sallusti la pena detentiva. E la Corte d'appello le dà ragione. Anche se negli atti non c'è nulla che dica che il corsivo firmato “Dreyfus” sia stato scritto da Sallusti, scatta la condanna: e non per «omesso controllo», ma proprio come supposto autore dell'articolo. Articolo polemico, duro, in cui si contestava la decisione del tribunale di Torino di autorizzare una tredicenne ad abortire: e la ragazzina, come aveva scritto il giorno prima La Stampa, era poi finita in manicomio.
«Con riferimento alla posizione di Sallusti - scrive la Corte d'appello - va riaffermata non solo la natura diffamatoria dell'articolo a firma Dreyfus, ma anche la falsità della ricostruzione dei fatti». Secondo la querela, a decidere di abortire sarebbe stata la ragazzina, e il giudice si sarebbe limitato a ratificarne la decisione: in questo consisterebbe la falsità. «E - aggiunge la sentenza - gli altri organi di stampa si erano affrettati a correggersi ben prima dell'uscita degli articoli» di Libero. La difesa di Sallusti ha sottolineato la incongruità di questo passaggio: il primo articolo della Stampa sul caso della ragazzina è del 17 febbraio 2007, il corsivo di Dreyfus è del 18, il giorno successivo. Quando sarebbe avvenuta la rettifica?
La sentenza risolve sinteticamente un altro tema importante del processo, e cioè il fatto che l'articolo incriminato non porti la firma di Sallusti, e che Sallusti non ne sia l'autore: il direttore viene condannato «per avere, in qualità di direttore responsabile del quotidiano Libero e quindi da intendersi autore dell'articolo redazionale a firma Dreyfus, offeso la reputazione di Cocilovo Giuseppe». Per la Corte d'appello è del tutto irrilevante che il giudice Cocilovo non venga mai citato nell'articolo, neanche velatamente: «il suo nome era stato indicato in precedenza in varie sedi, cosicché era facile leggendo gli articoli di cui è processo ricollegare alla sua persona il giudice indicato in maniera anonima negli stessi». D'altronde al corsivo firmato Dreyfus viene attribuita anche la colpa delle «minacce ricevute dalla parte civile nei giorni seguenti alla pubblicazione degli articoli (...) proprio quest'ultima circostanza evidenzia in maniera incontrovertibile la facile riconoscibilità del giudice di cui si parla negli articoli, anche se non ne è esplicitamente indicato il nome».
La severità della sentenza viene motivata anche col fatto che la presunta vittima è un magistrato: «La soglia di lesività si presenta molto elevata ove si consideri che la parte civile svolgeva all'epoca dei fatti la funzione di giudice tutelare, figura professionalmente volta alla tutela degli interessi dei soggetti deboli».
Infine la questione cruciale, che rende questa sentenza diversa da ogni altra in materia di reati a mezzo stampa: la decisione di negare a Sallusti le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, ordinando (Cassazione permettendo) la sua carcerazione. «Le attenuanti vanno concesse in presenza di elementi positivi quali la giovane età, una condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna circostanza che possa essere in tal modo valutata (...) Pena equa sembra alla Corte per Sallusti quella di anni uno e mesi due di reclusione e di euro 5mila di multa alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. (quello che fa riferimento della “capacità a delinquere del colpevole”, ndr) avuto riguardo alla gravità dei fatti nonché alla personalità dell'appellante, non incensurato come risulta dal certificato penale».

La condizionale viene negata perché sostanzialmente i giudici lo considerano socialmente pericoloso: «Per Sallusti non è possibile formulare una prognosi favorevole e ritenere che egli si asterrà dal commettere in futuro ulteriori episodi criminosi avuto riguardo alle numerose condanne da lui già riportate per reati della stessa specie».

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