Corte Ue, uno Stato può rimandare un migrante in qualunque altro paese membro sicuro

La Corte di giustizia europea si è espressa sul caso riguardante un cittadino pachistano, entrato illegalmente in Ungheria dalla Serbia. Il regolamento Dublino III "consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro"

Corte Ue, uno Stato può rimandare un migrante in qualunque altro paese membro sicuro

La Corte di giustizia europea ha stabilito che, in base al regolamento di Dublino sul diritto di asilo, uno stato membro dell’Ue può inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro. La Corte lo ha deciso esprimendosi sul caso riguardante un cittadino pachistano, Shiraz Baig Mirza, che nel 2015 era entrato illegalmente in Ungheria dalla Serbia. Nello stesso anno Mirza ha chiesto protezione internazionale in Ungheria, per poi essere fermato nella Repubblica ceca mentre tentava di raggiungere l’Austria. Le autorità ceche lo hanno riconsegnato a quelle ungheresi, alle quali Mirza ha avanzato una seconda domanda di protezione internazionale, rifiutata. Mirza è stato rimandato in Serbia in quanto "paese terzo sicuro".

Secondo la Corte Ue il diritto di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro "può essere esercitato" da uno Stato membro che si dichiari competente per l’esame della domanda, anche se la persona ha lasciato il Paese prima che questa sia stata esaminata. Inoltre, secondo le regole di Dublino III, l’Ungheria non è obbligata a informare la Repubblica ceca sulle sue norme nazionali che prevedono il rinvio del migrante in un Paese terzo sicuro. Allo stesso tempo viene garantito il diritto al migrante di fare ricorso contro la decisione di trasferimento e contro la decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Lussemburgo precisa, però, che il diritto dell’aspirante rifugiato a ottenere una decisione definitiva sulla sua domanda di

protezione, "non comporta né che lo Stato membro competente sia privato della possibilità di dichiarare la domanda irricevibile" né che gli venga "imposto di riprendere l’esame della domanda a una fase particolare della procedura".

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