Migranti, ora l'Ue gela l'Italia: "L'asilo nel Paese dove sbarcano"

Anche in caso di "crisi migratoria", lo Stato europeo in cui i migranti arrivano è competente per l'esame delle richieste di asilo. La sentenza della Corte Ue mette l'Italia con le spalle al muro

Migranti, ora l'Ue gela l'Italia: "L'asilo nel Paese dove sbarcano"

Anche in caso di "crisi migratoria", lo Stato europeo in cui i migranti arrivano è competente per l'esame delle richieste di asilo. Con una sentenza su un caso, che riguarda la Croazia e la Slovenia, la Corte europea di giustizia entra in scivolata su una contesa con gli altri membri dell'Unione europea che interessa da vicino anche l'Italia, Paese in prima linea nell'attuale emergenza immigrazione. Secondo il regolamento di Dublino, che norma il diritto di asilo nel Vecchio Continente, ricorda la Corte, in caso di passaggio illegale delle frontiere il Paese competente non può essere quello in cui la domanda viene presentata (in questo caso la Slovenia) ma il primo in cui i migranti sono giunti (la Croazia).

La Corte europea di giustizia ha stabilito che anche con una crisi migratoria vale il regolamento di Dublino III. E, quindi, il migrante deve aspettare il riconoscimento di rifugiato nel Paese dove è stato accolto. Il caso riguardava un cittadino siriano e due famiglie afghane che nel 2016 avevano varcato senza visto la frontiera fra Croazia e Serbia. Il trasporto era organizzato dalle autorità croate perché presentassero la richiesta di asilo in altri Paesi dell'Unione europea. Il cittadino siriano presentò la richiesta in Slovenia, e le famiglie afghane in Austria. I due Paesi hanno respinto la richiesta che doveva, secondo il regolamento di Dublino, essere presentata in Croazia, Paese di primo arrivo. I richiedenti asilo hanno allora presentato un ricorso ma la Corte europea di giustizia oggi ha dato loro torto.

"L'attraversamento di una frontiera in violazione dei requisiti imposti dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato - si legge nella sentenza - deve necessariamente essere considerato illegale ai sensi del regolamento Dublino III". Il dispositivo spiega, inoltre, che la nozione di "attraversamento irregolare di una frontiera" abbraccia anche la situazione in cui "uno Stato ammetta nel proprio territorio cittadini di un Paese non Ue invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di Paesi non Ue". L'unica eccezione al trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato competente di primo arrivo può essere prevista "se, a seguito del'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi non Ue intenzionati a ottenere una protezione internazionale, esiste un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti in caso di realizzazione di tale trasferimento".

In un'altra sentenza pubblicata oggi, la Corte stabilisce che la richiesta di trasferimento nel Paese competente di primo arrivo deve essere presentata dallo Stato in cui è stata, invece, presentata la richiesta di asilo

entro tre mesi, altrimenti non vale. In questo caso, la sentenza riguarda un cittadino eritreo sbarcato in Italia che ha chiesto asilo in Germania, che ha però chiesto il trasferimento in Italia oltre il termine dei tre mesi.

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