Con 194 voti a favore, 52 contrari e 4 astenuti è stato approvato al Senato l'art. 1 del ddl sulla legittima difesa, modificando così l'articolo 52 del codice penale e introducendo la parole "sempre" rispetto alla proporzionalità tra offesa e difesa. Una svolta di non poco conto e che è stata fortemente voluta dalla Lega e da Matteo Salvini. In questo modo, l'articolo 52 viene modificato.
L'articolo 1 del ddl, infatti, allarga anche le "situazioni" in cui viene esclusa la punibilità e affinchè scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma. L'articolo è stato approvato anche con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia e recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Viene inoltre aggiunto un comma, che rappresenta una vera e propria svolta: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
"Sufficiente grave turbamento"
Al Senato è stato approvato anche l'articolo 2 del ddl, modificando l'articolo 55 del codice penale. In questo modo, si riconosce la legittima difesa a chi si trova in uno stato di "grave turbamento". I voti a favore sono 245, i voti contrari 4 e gli astenuti 3. La modifica è stata approvata anche dal Partito democratico. Anche in questo caso, viene aggiunto un nuovo comma che recita: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
"Pene più severe"
Oltre a queste nuove norme, gli articoli 3 e 4 introducono pene più severe per la violazione di domicilio. In particolare, l'articolo 3 riguarda gli "obblighi del condannato" e, in particolare, la sospensione condizionale per chi viene condannato per violazione di domicilio.
La sospensiva potrà essere ottenuta solo con "il pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". L'articolo 4, invece, le pene per la violazione di domicilio. Approvati anche gli articoli 6 e 7 del ddl.Il ddl sulla legittima difesa, a firma del leghista Andrea Ostellari, ora dovrà passare alla Camera.
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