Per l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), al 31 dicembre 2021 gli italiani residenti all’estero erano 5.806.068 (3.423.087 famiglie), una cifra prossima all’8% della popolazione nazionale. Con questi numeri non è del tutto avulso pensare che qualche connazionale decida di tornare a vivere in Italia e, a prescindere dal motivo, è utile una pianificazione.
Va da sé che si tratta di un discorso generico che cambia da cittadino a cittadino, per esempio varia a seconda del fatto che questo, all’estero, abbia trovato maggiore o minore fortuna, abbia fondato un'azienda oppure che abbia o meno formato una famiglia. Ci sono tuttavia degli elementi comuni che prendiamo in esame, a cominciare dalle questioni burocratiche.
La cancellazione dall’Aire
Chi fa rientro in Italia deve procedere a cancellare i propri dati dall’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire), questione di importanza capitale perché ristabilisce la residenza fiscale in Italia e, soprattutto, riapre l’accesso al Servizio sanitario nazionale. La cancellazione può essere fatta anche presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza del cittadino rimpatriato.
Il momento adatto per procedere in questo senso è motivo di riflessione. Va detto, prima di tutto, che occorre tenere conto della data del 3 luglio: chi si cancella dall’Aire prima di tale giorno sposta la propria residenza fiscale in Italia per tutto l’anno in corso, chi si cancella a partire dal 4 luglio conserva la residenza fiscale all’estero per tutta la durata dell’anno solare.
Potrebbe quindi nascere un problema di doppia imposizione fiscale e il cittadino potrebbe ricevere richieste erariali sia dall’Italia sia dal fisco del Paese nel quale ha soggiornato prima del rimpatrio. A questo si accosta la questione Imu se il cittadino assume la propria residenza in un immobile di sua proprietà.
È necessario valutare anche gli accordi sulla doppia imposizione fiscale siglati tra Roma e i diversi Stati esteri.
Pianificazione e agevolazioni
A fare stato è soprattutto il decreto legislativo 147/2015 il quale, a seconda del periodo di permanenza all’estero e dalla situazione reddituale, prevede agevolazioni per:
- i lavoratori dipendenti
- i lavoratori autonomi
- il reddito da impresa
Il capitolo del reddito da impresa diventa ancora più complesso perché, secondo la Circolare 33/2020 dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni vigenti possono essere applicate soltanto al reddito prodotto dal cittadino rimpatriato e non ai redditi generati dall’attività di impresa come tale.
Il decreto legge 78/2010 introduce variabili applicabili ai ricercatori e ai docenti che rientrano in patria, arrivando a escludere dalle logiche fiscali il 90% del reddito percepito all’estero.
Gli sportivi possono che rientrano in Italia possono invece godere di un’agevolazione fiscale fino al 50% del reddito estero e, non da ultimo, l’articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) prevede una Flat tax al 7% per dieci anni ai pensionati residenti all’estero che si spostano nei comuni con meno di 20mila abitanti del Mezzogiorno.
Tra i tanti italiani all’estero ci sono anche molti pensionati, ai quali abbiamo dedicato un’apposita guida.
Le agevolazioni esistenti sono molte e coprono una moltitudine di casi specifici e, in alcuni casi, vengono applicate sulla base di autocertificazioni la cui veridicità viene controllata dalle autorità fiscali italiane.
L’importazione di denaro
Chi è vissuto per diversi anni all’estero può avere accumulato del denaro che, per principio, può essere trasferito in qualsiasi istituto bancario italiano.
Quando una banca italiana riceve denaro dall’estero deve fare degli approfondimenti in base alle norme antiriciclaggio e, in questo ambito, può chiedere al cittadino che la provenienza del denaro venga documentata. In ogni caso, tutte le verifiche fatte in virtù delle leggi contro il riciclaggio vengono rese note all’Agenzia delle entrate la quale, laddove ritenuto necessario, provvede a degli accertamenti.
Anche in questo caso è opportuno che, prima del rimpatrio,
il cittadino si informi sulle eventuali convenzioni fiscali strette tra lo Stato in cui risiede e lo Stato italiano.Cosa diversa è il passaggio delle frontiere portando con sé denaro o equivalente per un valore superiore ai 10mila euro.
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