I punti chiave
Quando si parla di manleva si può utilizzare anche il termine “liberatoria”, vocaboli che implicano l’esonero della responsabilità di un soggetto. Non è esplicitamente disciplinata dalle leggi ma, nonostante ciò, vi si fa spesso ricorso lasciando a volte irrisolte diverse domande che possono sorgere quando occorre firmarne una, perché il fatto che non sia ampiamente descritta nell'ordinamento, non significa che non sia dibattuta e ben delineata.
Usata soprattutto in ambito processuale, la manleva è intesa a sollevare un soggetto da una responsabilità quindi, per esempio, quando una persona o un ente chiamano in causa un terzo per essere “manlevati”, ossia liberati da un obbligo, tipicamente di natura economica, come una richiesta di risarcimento.
Cos’è la manleva
Come detto, è un accordo tra soggetti – il cui nome tecnico è patto di manleva – nel quale uno o più di questi si impegnano a sollevare altri soggetti da pretese patrimoniali avanzate nei confronti di questi ultimi.
Ossia, il mallevadore solleva il mallevato da responsabilità patrimoniali verso terzi. Per fare un esempio, un ente pubblico conferisce a un’azienda privata il mandato di costruire un ponte e, in fase contrattuale, viene specificato che l’azienda edile solleva l’ente pubblico dalla responsabilità per danni causati a terzi.
Sotto il profilo giuridico si può dire che la manleva è:
- un contratto unilaterale perché non esiste controprestazione. Il mallevato viene sollevato dalle responsabilità senza una contropartita per il mallevadore
- una garanzia personale perché il mallevadore garantisce con il proprio patrimonio
- atipica, perché non ci sono leggi che la disciplinano.
L’ordinamento italiano prevede solo che il mallevadore debba avere un interesse nell’assumersi eventuali oneri patrimoniali, altrimenti il patto di manleva è da ritenersi nullo così come descritto dall’articolo 1229 del Codice civile. Nel caso dell’azienda che costruisce il ponte, l’interesse risiede proprio nell’opera da edificare.
L’atto di manleva in pratica
Occorre una domanda, ossia una formula scritta con la quale una parte chiede di essere sollevata da eventuali richieste di risarcimento anche nel caso che uscisse sconfitta da un procedimento giudiziale.
Questa formula deve trovarsi all’interno di un contratto e, per essere valida, deve:
- avere un oggetto facilmente determinabile
- indicare un limite massimo della garanzia
- rispondere a interessi meritevoli di tutela
- escludere responsabilità dolose o gravi
Se l’oggetto del contratto è un’attività illecita ogni manleva è da ritenersi nulla.
Un esempio
Per spiegare meglio quanto scritto fino a qui, si può uscire dall’ambito della contrattualistica propriamente detta perché la manleva è diffusa in diversi ambiti.
Un istituto scolastico può chiedere ai genitori degli studenti di firmare una manleva, per esempio in occasione di una gita, al fine di sgravarsi da responsabilità. Tuttavia, laddove si dovesse verificare un incidente, la manleva non sarebbe valida se gli insegnanti non avessero adempiuto ai loro doversi di sorveglianza.
Un altro caso in cui si fa spesso ricorso alla manleva si verifica quando ci si iscrive in una palestra, occasione durante la quale al cliente viene chiesto di firmare un modulo per esonerare la palestra da responsabilità di danni o infortuni che l'iscritto causa a persone terze o a cose.
Una manleva inappuntabile fino al momento in cui il gestore della palestra mantiene attrezzi e strumenti in modo ottimale,
ovvero si comporta in modo diligente.Il valore legale
Il valore legale della manleva è relativo all’oggetto del contratto. Per principio, laddove sono soddisfatti i principi giuridici, la manleva è da ritenersi valida e perfettamente efficace.
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