Cartelle esattoriali, pronta una pioggia di reclami

(...) la sentenza di Milano chiarisce che no, che se la cartella non viene notificata da un pubblico ufficiale è come se la multa o il pignoramento o il fermo amministrativo fossero inesistenti. Di litigiosità con il fisco Milano se ne intende. «Ogni anno vengono depositati circa 20mila ricorsi - spiega Raffaele De Benedittis, direttore della Commissione tributaria di via Vincenzo Monti -. I motivi? Iva, Irap, rimborsi delle tasse, ma i cittadini non si devono preoccupare, la giustizia tributaria è tra quelle più efficienti in Lombardia. Consideri che in un anno riusciamo ad evadere sempre tutti i ricorsi. E spesso lavoriamo in tempo reale». «Un esempio? Quando abbiamo a che fare con pignoramenti delle abitazioni per cartelle esattoriali non pagate - continua il direttore -. In questi i casi la decisione è presa in giornata». La notificazione per mezzo del servizio postale è disciplinata dalla legge 890/1992, applicabile anche in materia tributaria. «Requisito essenziale della notificazione a mezzo del servizio postale è la relazione da apporre sull’originale e sulla copia dell'atto - spiega l'avvocato Giuseppe Garberino -. Questa della commissione tributaria è una decisione che può far discutere. Non mi sembra convincente infatti il passo della sentenza che sembra far derivare l'inesistenza della notifica anche dalla circostanza che l'atto sia stato sottoscritto dal portiere con firma illeggibile. D'altra parte la giurisprudenza di merito attribuisce natura di atto pubblico alla ricevuta di ritorno.

Di conseguenza, si deve presumere che l'avviso di ricevimento postale, in quanto atto pubblico, attesti che la consegna della raccomandata è avvenuta a mani del destinatario e nel luogo indicato nell'indirizzo. Il destinatario che contesti queste circostanze dovrebbe perciò promuovere querela di falso». Al di là dei cavilli giuridici mezza Miulano attende di capire se è obbligata o meno a pagare.

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