Sulle eredità e le disposizioni collegate (separazione dei beni, usufrutto, adozione, rinuncia) circolano a volta convinzioni errate. Eccole, secondo Altroconsumo.
Separazione dei beni. Non è vero che il coniuge superstite ha diritto a una quota maggiore di legittima se la coppia era in comunione dei beni. Il regime patrimoniale adottato al momento del matrimonio (o successivamente modificato con atto notarile) non incide sull'entità dell'eredità; anzi, ai fini della successione non ha proprio alcun rilievo.
Casa in usufrutto. Non è vero che la casa abitata in usufrutto può essere trasmessa in eredità. L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui (l'immobile) che si estingue con la morte del titolare, perciò tale diritto non può essere oggetto di successione e anche il testamento che lo prevedesse sarebbe del tutto inefficace. Alla morte dell'usufruttuario il titolare della nuda proprietà del bene ne diventa proprietario a tutti gli effetti.
Figli adottivi. Non è vero che i figli adottivi abbiano diritti diversi dai figli naturali nella successione. Con l'adozione si diventa figli legittimi dei genitori adottivi e si viene così equiparati ai figli biologici anche nella ripartizione dell'eredità. La legge esclude qualsiasi discriminazione.
Rinuncia all'eredità. Non è vero che non è possibile la rinuncia all'eredità. Lo si può fare con una dichiarazione priva di condizioni o limitazioni (si può rinunciare a tutto, non a qualcosa) che va registrata da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La quota oggetto di rinuncia va suddivisa tra i coeredi.
Si può invece accettare con beneficio di inventario, cioè soltanto dopo aver verificato entità e consistenza del patrimonio, debiti compresi. Anche in questo caso occorre una dichiarazione presso un notaio o il cancelliere del tribunale che va iscritta negli appositi registri.SFil
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