Ferie non godute, attenti a non perderle, come recuperale

Le ferie maturate vanno fruite entro un certo limite di tempo, nella maggior parte dei casi non si possono monetizzare in busta paga e, a volte, si rischia anche di perderle. Ecco i vari casi

Ferie non godute, attenti a non perderle, come recuperale

Cosa dobbiamo fare se i giorni di ferie previsti da contratto non sono stati fruiti. Nella maggior parte dei casi non sono da considerarsi perse, ma restano a disposizione del lavoratore, a patto che vengano rispettate alcune regole. Vediamo allora cosa prevede la legge in materia di ferie non godute e con quali modalità possono essere “recuperate”. Per il diritto del lavoro, le ferie sono giornate di astensione dal lavoro, riconosciute come diritto a un lavoratore dipendente, durante le quali si percepisce comunque la retribuzione. A differenza dei permessi ex festività e di quelli per riduzione dell’orario di lavoro (o Rol), la legge stabilisce un periodo minimo di ferie che il dipendente matura nell’anno solare e i termini entro cui dev’essere goduto.

Diritto irrinunciabile

La Corte di Cassazione stabilisce che le ferie siano un diritto irrinunciabile di tutti i lavoratori e le lavoratrici e che ognuno abbia diritto a quattro settimane di riposo dall’attività lavorativa l'anno, tenendo conto del contratto individuale e del CCNL applicato. I testi di riferimento in materia sono l’art. 2109 del Codice civile e i D. Lgs. N.66/2003 e 213/2004. Altri giorni di ferie possono essere previsti da accordi collettivi o individuali. In genere, delle quattro settimane che spettano di diritto al lavoratore dipendente, due andrebbero consumate entro l’anno in cui sono state maturate, con possibilità di utilizzare le restanti entro 18 mesi successivi al termine dello stesso anno. Ciò vuol dire, ad esempio, che le ferie maturate nel 2021 dovevano essere godute metà nel 2021 e le restanti nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2021, cioè entro il 30 giugno di quest’anno. Differenti le regole per i dipendenti in cassa integrazione.

Qualora il lavoratore dipendente non utilizzasse le ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di lavoro, queste non vengono perse, ma rimangono a disposizione del lavoratore. E siccome l’Inps prevede l’assoggettamento a contribuzione del compenso anche per le ferie non godute, il datore di lavoro sarà tenuto a versare i contributi previsti.

Mancato rispetto delle scadenze: cosa succede

Le 4 settimane di ferie non godute entro le scadenze previste dalla legge (o in deroga dalla contrattazione collettiva) non possono essere monetizzate in busta paga ma devono essere comunque fruite dal dipendente. In caso contrario, le conseguenze sono di tipo economico e amministrativo. A livello economico, il datore deve calcolare i contributi Inps sulle ferie maturate e non godute entro la scadenza. Le somme dovranno essere versate insieme ai contributi derivanti dalle retribuzioni dei dipendenti relative al mese successivo a quello in cui è scaduto il termine. Ciò significa che i contributi sulle ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023 dovrebbero essere versati insieme ai contributi dovuti per le retribuzioni di Luglio 2023 (quindi in scadenza il 20 agosto) ed essere denunciati all’Inps. In questi casi, nel mese di effettivo godimento il datore non dovrà più versare alcun contributo sulle ferie “scadute”, avendo già pagato tutto in anticipo.

Monetizzare le ferie non godute: quando è possibile

Il lavoratore che scelga di non usufruire delle ferie maturate, può monetizzarle solo in alcuni casi. Fra questi, l’eventualità in cui un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale stia per scadere: il dipendente può allora scegliere di non consumare le ferie e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro. C’è poi il caso di licenziamento o dimissioni: le ferie possono essere convertite in un’indennità che, essendo parte della retribuzione del lavoratore, viene tassata in termini fiscali e contributivi. Al di fuori dei casi descritti, la legge impedisce ai dipendenti che non abbiano consumato le ferie di vederle convertite in compenso fino a quando gli stessi dipendenti continuino a lavorare per quell’azienda o per quel datore di lavoro.

Possibilità di perdere le ferie

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che “un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie”. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro dimostri che” il lavoratore, deliberatamente e consapevolmente, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, pur se posto in condizione di esercitare il suo diritto alle stesse, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria”. Il lavoratore quindi può perdere il diritto a usufruire delle ferie nel caso in cui abbia consapevolmente e deliberatamente rifiutato di goderne. La Corte di Giustizia dell’Ue stabilisce inoltre che il dipendente abbia diritto all’indennità anche quando il rapporto di lavoro venga meno per sua decisione.

Cassa integrazione e ferie

Differente la condizione di chi si trovi in cassa integrazione. Termini di riferimento per questa materia sono il Codice Civile come riportato dall’art. 10 del D. Lgs. 66-2003, e la direttiva CE 88-2003. Quest’ultima prevede nello specifico la possibilità di rinviare due delle quattro settimane di ferie maturate oltre i 18 mesi successivi alla conclusione dell’anno di maturazione.

Permessi non goduti

Quanto ai permessi remunerati riconosciuti al dipendente, i cosiddetti Rol, l’attuale normativa prevede che quando questi non siano stati goduti dal lavoratore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, vadano pagati dal datore di lavoro. Diversamente dalle ferie, dunque, che vengono pagate solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti possono essere monetizzati. L’entità del compenso dipenderà dal livello di retribuzione previsto dal contratto di assunzione del lavoratore.

Quali sanzioni

Il mancato godimento delle ferie entro i termini previsti comporta una sanzione pecuniaria amministrativa per il datore di lavoro, che può variare, a livello base, dai 100 ai 600 euro; se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o in caso si sia verificata in almeno due anni, la sanzione varia tra i 400 e i 1.500 euro; qualora i dipendenti coinvolti fossero superiori a 10, o il mancato godimento si fosse verificato nell’arco di almeno quattro anni, la sanzione va da 800 a 4.500 euro. L’ammenda è applicabile anche nell’eventualità che il dipendente abbia goduto in parte del periodo minimo di ferie. Ulteriore rischio per il datore di lavoro è che il dipendente possa agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale (da dimostrare) e la fruizione delle ferie maturate e non godute nei termini previsti.

Per essere in regola

Il datore di lavoro è tenuto a sfruttare adeguatamente la prerogativa di programmare i periodi di ferie, contemperando, quelle dei dipendenti con le esigenze produttive e aziendali. La programmazione avviene di norma con la predisposizione di un piano ferie approvato dall’azienda. Qualora non venga rispettato, il datore può obbligare i dipendenti a godere delle ferie per evitare di incorrere nelle sanzioni indicate. Inoltre, come precisato dalla Cassazione (sentenze n. 21918/2014 e 7951/2001) l’esatta determinazione del periodo feriale compete al datore, mentre il lavoratore può solo indicare quando intenderebbe fruirne. Il lavoratore che senza alcun giustificato motivo rifiuti qualsiasi offerta del datore riguardo la fruizione delle ferie, perde il diritto al risarcimento dei danni.

Indennità sostitutiva ferie non godute

L’indennità sostitutiva di ferie non godute corrisponde alle ferie residue e non godute, moltiplicate per la retribuzione giornaliera o oraria. Come detto, le ferie non godute non possono essere monetizzate in busta paga, ad eccezione dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire dimissioni o licenziamento nel contratto a tempo indeterminato, termine di un contratto a tempo determinato, fine stagione per i contratti stagionali. A questi si aggiunge la richiesta del lavoratore che vengano liquidate le ferie eccedenti il periodo minimo legale.

È consigliabile inviare una comunicazione scritta al datore e da questi firmata per ricevuta e accettazione. L’Indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta al pagamento dei contributi Inps e a tassazione Irpef.

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