Quando un creditore non riesce a recuperare gli importi dovuti dal debitore, può richiedere ed ottenere per via giudiziaria il pignoramento dei beni della persona che non ha corrisposto le somme pattuite.
Tra questi beni rientra anche lo stipendio attraverso la procedura del pignoramento presso terzi così come stabilito dal Codice Civile in alcuni articoli, tra cui il 543 e il 545.
Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Come funziona
Secondo il Codice “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore”.
Nei fatti, il creditore che non riesce ad ottenere le somme dovute da parte del debitore, consegna all’ufficiale giudiziario incaricato l’atto di pignoramento che, a sua volta, lo notifica al debitore e, nel caso di pignoramento presso terzi, anche al datore di lavoro di quest’ultimo o alla banca in cui si trova il conto corrente del debitore utilizzato per l’accredito dello stipendio.
È possibile “aggredire” lo stipendio del debitore in quanto gli importi percepiti per l’attività lavorativa rappresentano una sorta di credito che il dipendente ha nei confronti del datore di lavoro; pertanto, il creditore, se non riesce ad ottenere la restituzione delle somme dovute da parte del diretto interessato, può procedere con il richiederle a chi, nei confronti del debitore, ha a sua volta un debito, quindi il datore di lavoro.
Se la procedura di pignoramento verso terzi viene attivata (può essere attuata sia da soggetti privati come gli istituti di credito che da soggetti come l’Agenzia delle Entrate), le somme dovute saranno trattenute direttamente alla fonte (quindi sullo stipendio) o anche sullo stipendio già incassato e già accreditato sul conto corrente.
Quali sono i limiti
La legge, logicamente, stabilisce dei limiti percentuali di pignorabilità dello stipendio in quanto deve comunque essere assicurata, al debitore, la possibilità di sostentamento per sé e per la propria famiglia, bilanciando comunque il diritto del creditore di riavere gli importi dovuti.
Di norma il limite è il quinto dello stipendio (della cessione del quinto, invece, abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It), o meglio, non è possibile pignorare oltre un quinto (20%) del reddito netto mensile del debitore anche se, in taluni casi molto specifici, si può arrivare anche ai 2/5 dello stipendio o, al contrario, essere inferiore.
Non è possibile, inoltre, procedere con il pignoramento qualora lo stipendio sia al di sotto della soglia minima impignorabile o se è già vincolato da altri
obblighi di Legge, come ad esempio le trattenute legate al mantenimento familiare (i cosiddetti alimenti).Quando di sparla di pensioni, invece, non possono essere toccate quelle di invalidità e gli assegni sociali.
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