Pensioni, fino a 1.007 euro non sono pignorabili. Garantito il minimo vitale

Arriva la circolare chiarificatrice dell'Inps: ecco come il dl Aiuti-bis ha modificato l'art. 545 del codice di procedura civile

Pensioni, fino a 1.007 euro non sono pignorabili. Garantito il minimo vitale

Non sono pignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili relative al 2023. È stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale, come spiegato dall'Inps nella circolare 38/2023.

Il limite imposto è efficace a partire dal 22 settembre 2022, ossia da quando il minimo vitale è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale (503,27 euro mensili dal mese di gennaio).

Nel comunicare ciò, l'Istituto nazionale della previdenza sociale riprende la riforma del dl Aiuti-bis (dl 115/2022) ottenuta tramite l'articolo 21-bis inserito, in sede di conversione, dalla legge 142/2022. A tal proposito, l'Inps sta rimodulando o azzerando gli importi sospesi dal rateo di ottobre 2022 relativi ai procedimenti pendenti. A ciò segue il rimborso di quanto trattenuto al pensionato coinvolto.

Come è intervenuto il dl Aiuti-bis

Con il dl Aiuti-bis sono state apportate delle modifiche all'art. 545 del codice di procedura civile, che vede indicato al comma 7 il limite d'impignorabilità delle pensioni. Prima della riforma, la normativa rimasta in vigore fino al 21 settembre 2022 prevedeva che il limite fosse pari alla misura mensile dell'assegno sociale incrementato della metà. La legge vigente stabiliva che il limite fosse applicato a ogni somma, con parte eccedente pignorabile secondo quanto diposto dalla normativa.

Col dl 115/2022, si legge nella circolare Inps, "è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all'ammontare dell'assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale". Non solo, fra le novità introdotte è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.

L'efficacia a partire dal 22 settembre 2022

Il nuovo limite di impignorabilità, dunque, ha efficacia a partire dalla data del 22 settembre 2022, giorno in cui la legge di conversione è entrata in vigore. Ciò è effettivo sui cosiddetti procedimenti esecutivi pendenti. Si tratta, precisa l'istituto di previdenza sociale nella comunicazione, di "quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell'articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all'Inps, nella qualità di terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione, che rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata". Non viene pertanto data rilevanza alla data di notifica dell'atto di pignoramento. "La data di notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi", spiega Inps, "parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico".

Come avverranno i rimborsi

L'Istituto nazionale della previdenza sociale passa dunque a spiegare che attualmente le varie sedi stanno provvedendo alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di competenza, e all'eventuale ricalcolo.

Nello specifico, "gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell'atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell'ordinanza di assegnazione", mentre "gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all'innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso".

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