Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un partecipante ad un concorso universitario all'università Federico II di Napoli. L'oggetto della gara era la cattedra di professore associato di Diritto Romano e Diritti dell'Antichità.
Il presidente della commissione, lo scorso 2019, avrebbe dovuto astenersi perché in rapporti assidui di collaborazione di studio e ricerca con una candidata. Quest'ultima era poi risultata vincitrice. Il Tar Campania aveva respinto il ricorso del giovane partecipante al bando. La sentenza di primo grado emessa circa un anno fa riteneva che non ci fosse obbligo di astensione per Palma. Di tutt'altro parere il Consiglio di Stato, che ha dato ragione all'appellante. L'ateneo ora dovrà nominare un'altra commissione e ripetere la valutazione.
Chi è coinvolto
Il docente ordinario e presidente della commissione è Antonio Palma. La vincitrice del concorso svolto tre anni fa si chiama Valeria Carro. Il concorrente sconfitto che, difeso dall'avvocato Giancarlo Ruggi d'Aragona, ha deciso di presentare ricorso è Natale Rampazzo. I magistrati di secondo grado hanno argomentato la sentenza così: "Il rapporto intercorrente, sul piano delle collaborazioni professionali, tra la candidata vincitrice del controverso concorso ed il professore Palma può ritenersi raggiungere la soglia indicata dalla giurisprudenza per la configurabilità di un obbligo di astensione a carico di quest' ultimo".
Le motivazioni
Inoltre, spiegano sempre i magistrati, la maggior parte dei lavori presentati alla commissione dalla partecipante sul quale il presidente di commissione avrebbe dovuto indagarne la bontà avevano come curatore lo stesso professore Antonio Palma. "I molteplici lavori ritenuti indicativi della denunciata incompatibilità costituiscono contributi inseriti all'interno di opere collettanee del quale il predetto docente era il direttore o il curatore e di cui, quindi, il medesimo era chiamato, in sede concorsuale, a sindacare la bontà dopo averne già valutato la pregressa meritevolezza ai fini della pubblicazione".
E come viene scritto sempre nella sentenza, Palma non sarebbe nuovo a questo modus operandi. "La circostanza acquisisce rilievo se considerata unitamente all'attività didattica svolta dalla controinteressata presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II".
Sempre nella sentenza è possibile notare come le collaborazioni non siano state una tantum, al contrario si ripetono da molti anni. "Un profilo particolarmente rilevante si coglie, secondo quanto desumibile dal curriculum vitae della controinteressata vincitrice del concorso, in ordine alle attività di collaborazione, a vario titolo, svolte in favore della cattedra di cui il professore Palma è titolare per un periodo complessivo di circa 11 anni, ed esattamente dal 1999 al 2003, per la didattica integrativa, e dal 2009 al 2014 e dal 2018 al 2019 quale professore aggregato".
Quanto elencato fino adesso, per i magistrati del Consiglio di Stato, ha rappresentato dei motivi più validi per un "ragionevole dubbio di non serenità nel giudizio legittimante l'astensione del docente dalla composizione della commissione, come correttamente dedotto dall'appellante".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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