Brescia, multato con una prostituta. Il giudice: "È incostituzionale"

"Nessuna legge vieta l'attività di meretricio - scrive il giudice - di contro nessuna legge autorizza l'autorità amministrativa a poter disporre della sessualità dei singoli"

Brescia, multato con una prostituta. Il giudice: "È incostituzionale"

Un agente della polizia locale di Brescia, sorpreso a contrattare una prestazione sessuale con una prostituta, è stato multato per 500 euro. Trovando ingiusta la punizione l'uomo ha presentato ricorso ed ha vinto.

Era la sera del 24 maggio dello scorso anno, scrive il Corriere della Sera, e l'agente era in auto quando è stato fermato e multato. Assistito dall'avvocato Giambattista Belliti l'uomo ha deciso di presentare ricorso. Per il giudice la richiesta dell'agente è fondata perché l'ordinanza impugnata contrasta con i principi della Costituzione, come si evince dalla sentenza 115/11 che ha stabilito che "le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio - scrive il giudice - incidono per la natura delle loro finalità e per i loro destinatari sulla sfera generale di libertà dei singoli e della comunità amministrate".

In sostanza - continua il giudice - "la Costituzione ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta se non in base alla legge". Il giudice ha accettato il ricorso anche perché l'ordinanza viola l’articolo 4, 1° comma delle disposizioni preliminari del codice civile che "prevede che i regolamenti non possano contenere norme contrarie alle disposizioni di legge".

Per il giudice, quindi, il bresciano non deve pagare la sanzione perché il Regolamento di polizia urbana è "invalido" perché "un organo diverso dallo Stato non può disciplinare la lotta alla prostituzione, perché ciò esula dai suoi poteri e perché a una norma secondaria è vietato contrastare una norma di tipo primario: se la prostituzione non costituisce una attività illecita è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà se non mediante leggi statali, come si desume dai principi espressi dalla sentenza della corte costituzionale 115/11".

"Nessuna legge vieta l'attività di meretricio -

scrive ancora il giudice - di contro nessuna legge autorizza l'autorità amministrativa a poter disporre della sessualità dei singoli e nessuna legge conferisce ad essi il potere di regolamentare la prostituzione".

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