Se vi è capitato di trovarvi in questa situazione è bene sapere che l'ordinamento italiano riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di richiedere nel corso del rapporto di lavoro un anticipo del Tfr per affrontare determinate spese, tra cui l'acquisto della prima casa, come riporta lo Studio Cataldi. Nella fattispecie, la norma di riferimento è contenuta nell'articolo 2120, comma 6, del codice civile.
"Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile"
Inoltre, la legge prevede anche che il datore di lavoro possa accordarsi con il lavoratore sull'anticipo del Tfr, come stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 2120 del codice civile: "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". Ciascun caso va comunque valutato alla luce del CCNL e, se il datore di lavoro è d'accordo, può concedere l'anticipo del Tfr per l'acquisto della prima casa.
Studio Cataldi precisa inoltre che "un patto individuale tra datore di lavoro e lavoratore consente di anticipare il Tfr al lavoratore anche in mancanza dei requisiti. E, ancora, il datore di lavoro, se vuole, può erogare l'anticipo del Tfr anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro. Insomma, in presenza di patti individuali è possibile derogare alla disciplina sull'anticipo del Tfr con ampia libertà per le parti."
Qualora il datore di lavoro non fosse però d'accordo nell'erogare l'anticipazione del Tfr si può veridicare se il lavoratore possiede i requisiti stabiliti dal codice civile e dalla giurisprudenza. In tal caso, il datore di lavoro è obbligato ad anticipare il Tfr. Inoltre, se la casa deve essere acquistata per un figlio, questo può beneficiare dell'anticipo del Tfr purché i requisiti abitativi sussistano in capo a quest'ultimo.
Anche l'anticipo del Tfr ad estinzione di un mutuo in corso può essere chiesto nella misura in cui è finalizzato all'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, così come sancisce l'art.
2120 del codice civile ai commi 6 e 8. Quanto alla richiesta di anticipazione del Tfr, va sempre fatta per iscritto, motivata e inoltrata alla sede dell'INPSterritorialmente competente sulla base della residenza anagrafica del lavoratore richiedente.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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