Il tempo di percorrenza dal domicilio all'appuntamento col primo "cliente" della giornata e quello di ritorno a casa vanno considerati come orario d'ufficio. Rivoluzionaria la sentenza della Corte di giustizia europea, che può avere riflessi su tante categorie di lavoratori, purchè siano dipendenti.
La decisione non si applica, infatti, ai rappresentanti di commercio indipendenti.
La Corte si è espressa sul quesito posto dalla Audiencia Nacional spagnola, che ha chiesto l'interpretazione della legge europea sul caso di una società iberica, ma la sentenza della Corte di Lussemburgo fa giurisprudenza in tutta l'Unione. E può applicarsi a chiunque operi sul territorio senza avere un ufficio o una sede della società cui fare capo.
La decisione di oggi parte dal ricorso presentato dalla Federazione Servizi privati del sindacato Cc.Oo. (Comisiones Obreras) contro le società Tyco Integrated Security e Tyco integrated Fire&Security, che si occupano dell'installazione e manutenzione di impianti antifurto e antincendio. Le due società nel 2011 hanno deciso di chiudere tutti gli uffici regionali, assegnando tutti i suoi dipendenti all'ufficio centrale di Madrid. Al posto degli uffici locali, la manutenzione degli impianti di sicurezza in abitazioni, industrie, uffici e negozi è stata delegata ad una rete di tecnici dislocati sul territorio dotandoli di auto e cellulare di servizio.
La Corte, interpretando la direttiva 88/2003 sull' organizzazione dell'orario di lavoro, ha dichiarato che "nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro". Nel caso specifico, la Tyco prevede che i suoi tecnici si rechino nelle sedi dei clienti comunicando loro la lista degli interventi della giornata e che possono essere distanti anche più di cento chilometri dal loro domicilio, ma considera "tempo di riposo" la percorrenza (a volte anche superiore alle tre ore) da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata.
La Corte invece "ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento" perchè "i lavoratori non hanno la possibilità di disporre" di quelle ore "liberamente e di dedicarsi ai loro interessi".
"La circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi" osserva la Corte, specificando che "costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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