Far lavorare in nero un rifugiato regolare o rirregolare non costuisce reato per il datore di lavoro. Di fatto a spiegare la vicenda è lo stesso ministero del Lavoro che con una nota precisa quali possano essere le sanzioni da applicare in questi casi. Se viene data occupazione in un rifugiato regolare, il datore di lavoro rischia solo la maxi sanzione per lavoro sommerso e non la pena della da sei mesi a tre anni e la multa di 5 mila euro applicate, invece, se l’occupazione in nero riguarda rifugiati irregolari. Il ministero, come ricorda ItaliaOggi ha ricordato anche quali siano i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e ribadisce quali possano essere le sanzioni a carico del datore di lavoro. "Nel caso in cui venga riscontrata l’occupazione in nero di stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, trova applicazione soltanto la maxi sanzione, mentre sono escluse le conseguenze penali (ex articolo 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998)".
Nel caso in cui invece il rifugiato sia irregolare scatta l'intervento delle forze dell’ordine per verificare, sempre come riporta Italia Oggi, la posizione degli stranieri; in secondo luogo si applica la maxi sanzione con contestazione aggravata, nonché delle sanzioni penali".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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