Quante volte sarà capitato di sentire abbaiare il cane del vicino durante le ore della giornata: il problema maggiore nasce, però, se i rumori del miglior amico dell'uomo avvengono in piena notte disturbando il sonno dei dirimpettai. Ci ha pensato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23408/2022, ha accolto la domanda di chi aveva subìto il danno e respinta quella del proprietario.
"Danno alla salute"
Quest'ultimo, infatti, dovrà risarcire il "nemico" vicino di casa per alcuni problemi alla salute conseguenza dei "cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti ( specie nelle ore notturne e di riposo )" emessi dai cani che i padroni "avevano collocato e mantenuto ... ( sia sul terrazzo dell'abitazione, sia sul terreno comune )". È un passaggio della sentenza pubblicata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta lo scorso 27 luglio. Dichiarato, quindi, inammissibile il ricorso del proprietario dei due cani il quale dovrà risarcire con 2.700 euro colui il quale ha subìto il danno.
Violate alcune norme
I motivi della decisione rigurdano soprattutto la "violazione e falsa applicazione" di alcuni articoli del Codice civile. Come spiega lo Studiocataldi, la Cassazione ha rigettato il ricorso del padrone dei cani perché ritenuto "inammissibile" sotto diversi punti di vista perché "tutti i motivi sollevati sono finalizzati ad ottenere una diversa rilettura nel merito della vicenda". Se possibile, però, in Spagna è successo ancora di peggio: un condomino ha denunciato il suo vicino per il continuo abbaiare dei suoi cani ottenendo ben 11.860 euro a causa della "prolungata esposizione al rumore dei cani che vivevano nella casa del vicino". Come racconta Lenterepubblica, il rumore era stato registrato con appositi microfoni per dimostrare che la moglie del vicino era finita in ospedale per un continuo mal di testa provocato dalla mancanza di sonno.
Cosa dice il Codice Civile
La materia è disciplinata dall'articolo 2052 del Codice Civile con oggetto il "Danno cagionato da animali". Ovviamente, la responsabilità è del proprietario "o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", il quale dovrà rispondere direttamente "dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Due note a margine dell'art.
: la prima è che la norma sarà applicata sia nel caso "in cui l'animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia"; la seconda riguarda la responsabilità, che può essere aggrava oppure oggettiva che riguarda il proprietario o il custode del cane.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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