Anche lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo ha diritto al sussidio economico del Comune. Così si è espresso il Tar di Milano. Con una sentenza che apre la strada a centinaia di ricorsi e allarga a macchia d’olio i confini di chi finora poteva accedere ai contributi statali per gravi difficoltà economiche, i giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto ieri il ricorso di una cittadina cingalese che si era vista rifiutare il contributo di 350 euro mensili da parte del settore affari sociali del Comune perché in possesso di un permesso di soggiorno solo temporaneo e in scadenza il prossimo aprile.
Il Comune nel distribuire i contributi ai cittadini che versano in gravi condizioni economiche aveva tenuto conto di una distinzione fra stranieri con permesso di soggiorno e quelli con carta di soggiorno. Il primo infatti è un permesso che scade annualmente, può essere dato anche ai lavoratori stagionale e per sua natura è appunto temporaneo. La carta di soggiorno invece viene rilasciata dopo che si è dimostrato di essere sul territorio italiano da almeno dieci anni con permesso di soggiorno regolare. La sentenza 6353 dei giudici milanesi ribalta il punto di partenza del Comune e si appella «alle pari opportunità» tra italiani e stranieri anche se in Italia temporaneamente. A promuovere il ricorso era stata S.M.G. cittadina dello Sri Lanka, da qualche anno residente a Milano con il marito, entrambi in difficili condizioni economiche a causa delle sue cattive condizioni di salute che le sono state riconosciute con un provvedimento di invalidità civile al 46% e dello stato di disoccupazione del compagno.
La donna aveva chiesto un sussidio integrativo al minimo vitale che il comune di Milano aveva rifiutato in quanto la donna non è in possesso della carta di soggiorno, ma del solo permesso di soggiorno valido fino all'aprile 2011. Il Comune di Milano aveva chiesto il rigetto del ricorso affermando il carattere di liberalità del sussidio assegnato. Secondo gli uffici comunali l'Ente in questione "aveva ampio margine di discrezionalità in quanto il tipo di beneficio richiesto si differenzierebbe dai livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili dall'Inps e dovrebbe tener conto delle risorse disponibili". Non solo: "Quelli erogati dai comuni - aveva detto il legale di Palazzo Marino - dovendo tener conto del piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali devono essere subordinati all'entità delle risorse disponibili e lasciare ampia discrezionalità nel determinare i criteri con cui assegnare questi aiuti". Insomma le risorse sono poche e inserire anche gli stranieri con un permesso di soggiorno temporaneo significa perdere il controllo del numero dei possibili beneficiari. Ma non per i giudici amministrativi che ribaltano l'impostazione del Comune ribadendo "l'illegittimità della negazione del beneficio» e «stabilendo che la negazione del sussidio non può basarsi sulla scarsità delle risorse dell'Ente".
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.