Gli accertamenti fiscali effettuati su conti correnti intestati ad imprenditori si muovono sempre secondo la presunzione che ogni versamento e prelievo di denaro sia connesso all'attività lavorativa esercitata. Questo è sempre vero, secondo l'Agenzia delle entrate, a meno che non sia il diretto interessato a dimostrare il contrario, qualora magari si tratti di redditi esenti (risarcimento danni) o già sottoposti in origine a ritenuta di imposta (vincite al gioco).
Qualunque sia la natura di tali operazioni, è sempre il contribuente a doversi occupare di fornire prova della non imponibilità delle stesse. Nel caso in cui ciò non avvenga, questi movimenti vengono sempre identificati come fatturato non dichiarato e recuperati a tassazione. Diversamente dagli imprenditori, invece, lavoratori autonomi e professionisti devono preoccuparsi esclusivamente di giustificare i versamenti effettuati in conto corrente e non i prelievi effettuati. Risalendo a tali operazioni (versamento+prelievo per imprenditori e versamenti per professionisti/lavoratori autonomi), in caso di non avvenuta giustificazione specifica delle stesse, il Fisco può procedere alla tassazione delle somme. Bisogna tener conto, comunque, delle soglie di esenzione stabilite per i prelievi: per le imprese non sono imponibili prelevamenti o importi riscossi fino a mille euro al giorno (soglia mensile pari a 5mila euro).
Cosa accade nel conto cointestato
Le cose cambiano nei conti correnti cointestati fra due o più contribuenti, dove vige una"presunzione di comunione" che può essere superata da presunzioni di segno opposto, sempre che esse siano "gravi, precise e concordanti". Se dovesse arrivare un accertamento fiscale, si può puntare a dimostrare che buona parte delle somme siano state destinate ad esigenze familiari, fermo restando che sempre al contribuente spetta tale onere. Se ad alimentare il conto corrente ha contribuito solo uno dei due cointestatari, il secondo può essere intervenuto esclusivamente per prelevare del denaro, ed è qui che si arriva ad una importante novità introdotta dalla Cassazione, che si è pronunciata proprio su un caso del genere.
La Cassazione sul conto cointestato
Per la precisione il caso di un mediatore finanziario in possesso di tre conti correnti, uno dei quali cointestato con la consorte considerato, quantomeno in parte, come conto corrente di uso "familiare". L'imprenditore, come accennato in precedenza, si è dovuto occupare di fornire prove per la non imponibilità di tutti i movimenti. Così facendo, ha dichiarato che alcuni prelievi effettuati dai conti di cui è titolare erano stati effettuati per rimpinguare quello cointestato, ovvero quello destinato a soddisfare le esigenze del nucleo familiare. Dunque il mantenimento della famiglia dipendeva anche da tali operazioni. È questo che ha spinto gli Ermellini a ritenere valida tale argomentazione ed a richiedere ai giudici ulteriori accertamenti in merito alla vicenda:"Dalla motivazione della sentenza qui impugnata non emerge che sia stato condotto alcun accertamento in ordine alle giustificazioni del contribuente relativamente alla natura cointestata e “familiare” del contro di valuta, con la conseguente verifica della riconducibilità dei versamenti accertati al solo ricorrente o a terzi", si legge nella sentenza, come riportato da La Legge per tutti.
Ciò significa che la palla passa ora nel campo della Commissione tributaria, che dovrà valutare, come richiesto dalla Cassazione, la sussistenza di"spese per le esigenze, ordinarie o straordinarie, di sostentamento" della famiglia dell'imprenditore su cui è stato effettuato l'accertamento fiscale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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