Manovra, controlli della GdF su 8 anni di e-fatture

È quanto previsto Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020

Manovra, controlli della GdF su 8 anni di e-fatture

La Guardia di Finanza potrà accedere ai dati delle fatture elettroniche fino a 8 anni per verificare il sussistere di comportamenti illeciti. È quanto previsto dal Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (articolo 14) con cui è stato disposto che i file delle fatture elettroniche saranno memorizzati "fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali".

La misura prevista nella manovra rafforzerà i poterei degli organi di controllo al fine di contrastare le frodi e l’evasione fiscale trova, però, la propria contrarietà delle associazioni di categoria a partire dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha più volte espresso la propria perplessità sul Dl fisco e ha invitato il parlamento a "non legiferare sulla materia penale per decreto", ma piuttosto procedere ad una semplificazione delle procedure.

Sulla stessa posizione i consulenti del lavoro che lamentano il moltiplicarsi degli adempimenti e richieste di documentazione che rendono più complessa e farraginosa la procedura di dichiarazione dei redditi. Al contrario, l’associazione di categoria chiede di “Escludere i lavoratori autonomi dalla norma che prevede la possibilità di compensare crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui e modificare la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”. “Troppo complesso e gravoso, invece – continua la nota - il meccanismo di comunicazioni incrociate e gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente ad opera del committente in luogo dell’appaltatore, dell’affidatario o del subappaltatore. Il CNO, dunque, ritiene che la disciplina introdotta dall’art. 4 debba essere eliminata o, in subordine, rideterminata come segue: limitare la platea dei destinatari alle sole ipotesi di contratto di appalto e di subappalto di servizi endo-aziendali in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera (cd. labour intensive); semplificare la procedura introducendo un servizio informatizzato di controllo dell’operato dell’appaltatore/subappaltatore; infine, escludere dall’obbligo di versamento al committente (di cui al comma 12) anche le piccole e medie imprese”.

Ancora non definiti gli effetti derivanti dalla mancata adesione al servizio di

consultazione introdotte dal decreto legge 124/2019 che potranno essere messe in atto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza, sentito il Garante, a tutela dei dati personali.

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