Obbligo Pos e multe: adesso cambia tutto

Con le nuove norme arriveranno anche le sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori

Obbligo Pos e multe: adesso cambia tutto

Come noto da tempo, dal prossimo 30 giugno entreranno in vigore le nuove norme relative ai pagamenti elettronici: a partire da tale data tanto i commercianti quanto gli studi professionali saranno obbligati a dotarsi di Pos e ad accettare pagamenti con carte di credito/debito.

Originariamente l'intenzione era quella di introdurre suddetta imposizione, con tanto di salate esenzioni per i trasgressori, a partire dalla data del 1° gennaio 2023. Tramite il decreto legge "Pnrr 2" 36/2022 (art.18, commi 1, 2 e 3), emanato con lo scopo di dare attuazione a obiettivi previsti proprio dal Pnrr, il governo Draghi ha deciso di anticipare tale scadenza al 30 giugno.

Cosa accadrà a chi non dovesse mettersi in regola con la fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio? A chiarire alcuni aspetti delle novità introdotte dall'esecutivo è stata la Fondazione studi consulenti del lavoro, tramite la pubblicazione della circolare n.8 del 7 giugno 2022

In caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di credito/debito da parte di un esercente che venda prodotti di qualunque genere o che fornisca dei servizi, per quest'ultimo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, a cui si aggiunge un incremento pari al 4% del valore totale della transazione rifiutata.

Quando ci si può appellare all'"impossibilità tecnica"

Secondo quanto stabilito dall'art.15 del decreto legge 179/2012, l'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito/debito decadrebbe in caso di oggettiva impossibilità tecnica. In un'evenienza del genere sarebbero da applicare le norme generalmente previste dalla legge 689/81 per le sanzioni amministrative, sia per quanto concerne le procedure che relativamente ai termini. Decade invece la possibilità di appellarsi all'art.16 di suddetta legge, vale a dire quello che disciplina il pagamento in forma ridotta: ciò significa che il trasgressore non potrà ricorrere all'"oblazione amministrativa", come opzione alternativa alla contestazione della sanzione.

All'interno della circolare n.8 , la Fondazione studi consulenti del lavoro affronta anche la novità introdotta dai commi 2 e 3 dell'art.18 del decreto legge 36/2022: si tratta di quella relativa all'entrata in vigore, a partire sempre dal 1° luglio, dell'obbligo di trasmissione della fattura in modalità elettronica anche per altre categorie di soggetti titolari di partita Iva, per i quali fino ad oggi non vi era alcuna imposizione del genere.

Ci si riferisce, per la precisione, ai contribuenti in regime di vantaggio (art.27, commi 1 e 2, del dl 98/2011), a quelli in regime forfettario (art.

1, commi da 54 a 89 dela legge 190/2014) e alle associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito introiti inferiori a 65mila euro.

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