Parabole sui balconi? Per il giudice sono un diritto

In viale Fulvio Testi alcuni residenti chiedono di rimuovere gli impianti privati perché contro le regole condominiali. Il tribunale: «Le installazioni non possono essere vietate, la libertà di essere informati è garantita dalla Costituzione»

Immancabile come la ciliegina sulla torta, il litigio è scattato dopo aver avvistato l’antennista sul balcone dell’inquilino del quarto piano scala B. Due ore di lavoro e il risultato era l’ennesima antenna parabolica sporgente e promiscua. È stato così che il condominio chiazzato di antenne, disomogeneo oltre ogni possibilità, architettonicamente indecoroso è stato portato al cospetto del giudice. Decidesse la giustizia cosa farne di tutta quella selva colorata di ricevitori: tenerli oppure toglierli costringendo i proprietari a rispettare il decoro architettonico della facciata? E la giustizia ha deciso: le antenne paraboliche non si toccano. Vietarle lederebbe infatti il diritto di ciascuno all’informazione.
La sentenza a firma del giudice Giuseppe Buffone riguarda il caso di un condominio in zona Fulvio Testi: cinquantasei appartamenti con balcone vista strada. Impossibile metterli tutti d'accordo, tanto che negli anni scorsi, visto il proliferare di canali via satellite, in molti avevano deciso di farsi la propria antenna privata sul balcone. Molti, ma non tutti. Tanto che i condomini contrari alla parabolica dopo aver chiesto la loro rimozione in quanto «in contrasto con il regolamento condominiale», sentendosi rispondere picche avevano trascinato in tribunale i vicini di casa. La questione è stata risolta con una sentenza emessa qualche giorno fa. «L’installazione delle antenne paraboliche rappresenta un risvolto applicativo della libertà di informazione costituzionalmente garantita - ha scritto il giudice nelle motivazioni -. L’installazione pertanto, certamente non può essere inibita». «E però - ha aggiunto il giudice - il quomodo della installazione può essere regolato. Si tratta cioè di individuare un corretto punto di bilanciamento posto che il principio costituzionale di libertà di informazione dà la facoltà al signolo condomino di installare l'antenna, ma con il limite che essa non arrechi pregiudizio agli altri condomini, né produca un qualsiasi apprezzabile danno alle parti comuni». Via libera dunque alle antenne paraboliche ma «posate o al centro della porzione del tetto di pertinenza o sul balcone ma a 1 metro dal confine». Litigi risolti?
«Speriamo - dicono all’Unione dei consumatori -. Soprattutto nell’ultimo decennio è aumentato a dismisura il numero delle antenne paraboliche che hanno invaso, tetti, balconi e facciate in condominio e in misura direttamente proporzionale anche il numero delle discussioni. I singoli condomini, che non possono opporsi al diritto di ciascuno di installare antenne radio-televisive, spesso trovano motivo di litigio nel proliferare di un disordine causato dalle iniziative dei singoli. Ricordiamo che la legge è venuta incontro alle nuove esigenze e ha stabilito che gli immobili composti di più unità abitative, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione generale, devono avvalersi di antenne centralizzate. Non solo.

Le maggioranze utili, nelle deliberazioni assembleari, al fine dell’approvazione dell'installazione di un impianto centrale (terrestre o satellitare) sono state ridotte ad un terzo del totale dei condomini. Questo per facilitare l’approvazione della delibera evitando così quel proliferare disarmonico di una antenna per ogni utente».

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