di Laura Papa*
Un funzionario di alto livello di un'importante compagnia assicurativa, dopo anni di impeccabile condotta, ha iniziato ad accumulare notevoli e sistematici ritardi in entrata e ad assentarsi ripetutamente per presunti appuntamenti di lavoro, destando i sospetti dei suoi superiori. L'azienda, decisa ad appurare l'anomala condotta, ha incaricato un'agenzia investigativa privata di pedinare il lavoratore, al di fuori dell'Ufficio, durante l'orario lavorativo.
Dalle indagini investigative, svoltesi per ben 10 giorni, emerse «non solo il mancato rispetto dell'orario giornaliero di lavoro», ma anche che, per l'intera durata delle indagini, il lavoratore in questione «in orario lavorativo, al di fuori dell'ufficio» non aveva svolto la benché minima attività lavorativa.
Sulla base di simili accertamenti, la Compagnia Assicurativa ha proceduto al licenziamento in tronco del dipendente, il quale non tardò nell'impugnarlo davanti ai giudici di merito ed infine in Cassazione, ottenendo una serie di pronunce unanimi e concordi nel ritenere la condotta «di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia, nonostante l'assenza di precedenti disciplinari e la durata ultradecennale del rapporto».
A nulla sono valse le difese del lavoratore in merito all'illegittimità delle indagini investigative effettuate dall'azienda a suo dire in violazione del divieto di controllo sull'attività lavorativa sancito dallo Statuto dei Lavoratori.
Gli «ermellini» hanno infatti chiarito che il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative purché queste ultime non «sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria».
Non solo, i giudici di legittimità hanno altresì giustificato il ricorso alle indagini, non solo per accertare il contenuto di illeciti già appurati, «ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione».
Dunque precisa la Suprema Corte - è legittimo il controllo del datore di lavoro ove non sia diretto a verificare le modalità di adempimento
dell'obbligazione lavorativa, bensì le cause dell'assenza del dipendete dal luogo di lavoro, concernenti appunto il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da compiersi anche all'esterno della struttura aziendale.* avvocato
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