«Il lavoratore è pienamente libero di decidere come e dove utilizzare il periodo delle ferie ma la sua libertà deve essere coniugata con lesigenza del datore di lavoro a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa dedotta in contratto». Con questa motivazione la Corte di cassazione ha dato ragione al tribunale del lavoro di Milano che aveva accertato la regolarità del licenziamento di Giorgio B. giovane impiegato di banca con la passione per lesotico, allontanato dallazienda per essersi più volte ammalato di malaria dopo i suoi viaggi in Madagascar. La storia è presto raccontata. Limpiegato aveva contratto la malattia endemica dopo il primo soggiorno allestero, quando alla banca era arrivato un certificato di malattia di tre mesi. Giorgio però nonostante il rischio di contrarre nuovamente la malattia non aveva rinunciato alla sua passione per quella destinazione. Così un anno dopo eccolo di nuovo sulle spiagge del Madagascar e, di ritorno, eccolo nuovamente a casa per altri tre mesi causa malaria. La banca preoccupata per le conseguenze che le ferie di Giorgio avevano sulla sua salute e sul suo rendimento lavorativo aveva chiarito con il lavoratore che forse era il caso di dare un taglio a quei viaggi. E così Giorgio aveva promesso che non avrebbe più messo a rischio la propria salute. Ma così non è stato. Ricevuto il terzo certificato di malattia per tre mesi causa malaria la banca ha messo in mano allimpiegato anche la lettera di licenziamento. Immediato il ricorso del convalescente al Tribunale del lavoro: larticolo 2110 c.c. garantisce al lavoratore malato la conservazione del posto di lavoro per tutto il tempo previsto dal contratto collettivo e, non essendo ancora trascorso tale periodo, il licenziamento è illegittimo. Tesi che però, non è stata condivisa dal Tribunale e nemmeno dalla Corte dappello. Non pago, il lavoratore adisce la Suprema Corte, la quale però non può fare altro che confermare la decisione dei giudici di merito. Ecco la motivazione. La Corte ha ricordato che il principio di correttezza e buona fede, che investe lintero rapporto di lavoro, «si esplica nellimporre, a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dellaltra». Ne consegue che, anche durante il proprio tempo libero, il lavoratore ha il dovere di astenersi dalladottare comportamenti che possano ledere linteresse del datore di lavoro alla effettiva e tempestiva ripresa della prestazione lavorativa. Pertanto, «pur non essendo sindacabile la libertà del lavoratore di utilizzare il periodo di ferie nella maniera che ritiene più opportuna, egli ha comunque lobbligo di mantenere una condotta tale che non si riveli lesiva dellinteresse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto». Il lavoratore ha dato prova di «non avere tenuto una condotta prudente ed oculata, per limitare al minimo i suoi rischi».
Giusto quindi il licenziamento, atteso che «la finalità specifica delle ferie di consentire al lavoratore di appagare le sue personali esigenze e di ritemprare le proprie energie, non può essere soddisfatta in modo tale da compromettere, invece, il recupero delle normali energie psico-fisiche e pregiudicare l'aspettativa del datore di lavoro al corretto adempimento della prestazione lavorativa al termine del periodo feriale».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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