Festività non godute, come vengono conteggiate Pasqua e Pasquetta in busta paga

Solo il Lunedì dell'Angelo è considerato giorno festivo e dà diritto al riconoscimento di un bonus al lavoratore

Festività non godute, come vengono conteggiate Pasqua e Pasquetta in busta paga
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Anche se può sembrare strano, per quanto concerne le festività di questo periodo non è Pasqua a dare diritto al lavoratore di ottenere dei bonus in busta paga. Considerata una delle feste più importanti della religione cattolica, da un punto di vista prettamente giuridico nel mondo del lavoro non cambia invece nulla, dal momento che essa non rientra tra quelle nazionali che vengono riconosciute dalla legge. In sostanza, nonostante che sia una delle celebrazioni più tipiche dell'intero anno, essa non prevede i benefici accordati per le altre festività civili: uno su tutti quello di ottenere un riconoscimento economico nel caso in cui tale appuntamento cada di domenica, attivando le procedure previste in genere per i "festivi non goduti".

Per il nostro ordinamento in occasione di questi festivi il dipendente può scegliere di non lavorare, senza che ciò comporti la rinuncia alla sua retribuzione. Non solo: qualora tale circostanza capiti di domenica, ciò dà diritto a beneficiare in busta paga di un'indennità, tradizionalmente corrispondente a un'ulteriore giornata lavorativa. Nel caso in cui questa ricorrenza cada in altri giorni della settimana, una buona fetta dei contratti collettivi nazionali dà diritto al lavoratore di avere a propria disposizione in un qualunque momento dell'anno un giorno di permesso retribuito in più.

Pasqua non rientra tra questo tipo di festività: nel nostro calendario infatti, a parte le domeniche, questi benefici sono previsti solo in 10 giorni dell'anno, ovvero Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì dell'Angelo (il giorno dopo Pasqua), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1 maggio), Assuzione di Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), e Santo Stefano (26 dicembre).

Ciò significa che la maggior parte dei dipendenti non ha lavorato il 20 aprile, senza tuttavia maturare il diritto di beneficiare di un extra in busta paga. Chi invece ha lavorato potrà ottenere una maggiorazione solo nel caso in cui sia prevista per il lavoro domenicale dal proprio Ccln.

Tutto cambia a Pasquetta, riconosciuta invece come festività nazionale dal nostro ordinamento: essa dà quindi diritto, come spiegato in precedenza, di

beneficiare di un giorno di riposo retribuito qualora ci si fermi, di un giorno di riposo compensativo o di un'indenità economica aggiuntiva nel caso invece in cui si lavori, stante quanto previsto per ogni "festività non goduta".

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