Quando una coppia si separa e la casa “resta” ad uno due ex componenti della coppia, a chi spetta il pagamento dell’Imu (Imposta municipale propria) qualora la proprietà dell’immobile è di entrambi?
Si tratta di una fattispecie abbastanza “comune” ma sui cui è meglio fare delle precisazioni.
Partiamo dal presupposto che, in caso di separazione con assegnazione della ex casa coniugale ad uno dei due componenti, il pagamento dell’Imposta spetta al coniuge assegnatario dell’immobile a prescindere dalla eventuale quota di proprietà.
Restano, logicamente, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e nulla cambia rispetto al diritto di proprietà (e non al possesso della casa) di entrambi i coniugi; a pagare, però, è solo una persona.
Il Decreto legge n.16/12, successivamente convertito in legge con provvedimento 44 del 2012, ha definito, difatti, che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”
Il coniuge che lascia la casa, dunque, è esente dal pagamento in quanto non risulta più nel suo possesso.
Lo stesso principio è adottato in caso di coppie conviventi non sposate con figli; difatti, a seguito della legge di bilancio 2020, è previsto che l’’assegnazione della casa spetti al genitore non sposato e a cui sono affidati i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) che, pertanto, sarà tenuto al pagamento dell’Imu.
Chiarito questo aspetto si può porre una seconda domanda; il comproprietario di un immobile assegnato all’ex coniuge, qualora acquisti una nuova abitazione, ha diritto all’agevolazione prevista per la prima casa?
La risposta è sì ma devono sussistere particolari requisiti:
- l’immobile non deve rientrare tra gli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso;
- la nuova casa sia ubicata nel medesimo comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilisce entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto;
- l’acquirente non è titolare di altri immobili per cui usufruisca dell’agevolazione prima casa
Nei fatti, dunque, si tratta degli stessi requisiti che si adottano per le coppie residenti in abitazioni differenti di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It.
Ultima fattispecie è quando l’ex coniuge non assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario e, contestualmente, sia già proprietario di un secondo immobile.
Se prima della separazione la medesima persona, sul secondo immobile, era tenuto al pagamento dell’Imu, successivamente alla separazione non dovrà più pagarla in quanto sarà considerata prima abitazione, avendoci stabilito la propria dimora principale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.