Il prossimo 16 giugno gli italiani possessori di una seconda casa saranno chiamati al pagamento della prima rata, o dell’intero importo, dell’Imu (Imposta municipale propria) 2023.
La "tassa sulla casa", istituita (o meglio dire reinserita) dalla manovra Salva-Italia del 2011, è un tributo da pagare a livello comunale da parte dei possessori degli immobili ivi collocati, ad esclusione delle abitazioni principali (ad eccezione delle residenze di lusso) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
Pertanto tutte le seconde case, di norma, sono seggette al pagamento di questo tributo; ci sono delle situazioni specifiche, però, in cui è possibile ottenere l'esenzione dal pagamento o casi in cui il il titolare ha diritto avere uno “sconto” sul costo dell’imposta.
Vediamo come funziona quest’ultimo caso.
Il primo caso in cui è possibile ottenere (a seguito di richiesta) una riduzione sull'Imu del 50%, riguarda il caso in cui l’immobile è inabitato o inagibile; secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8592/2021 “ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.
L’attestazione di inagibilità o inabitabilità deve essere prodotta da un tecnico abilitato oppure attraverso autocertificazione da parte del contribuente e vale per tutto il periodo in cui permangono le medesime condizioni; situazione similare avviene con l’esenzione Tari - se l'immobile si trova nelle stesse condizioni - da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento della tassa.
Il secondo caso in cui è possibile ottenere le riduzioni, sempre del 50%, è quando l’immobile è dato in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, a figli e genitori che la utilizzano come abitazione principale; invece, e questa è una terza possibilità, anche nel caso in cui la casa sia messa in affitto con contratto di locazione a canone concordato è possibile ottenere una riduzione che, questa volta, però, sarà del 75%.
Ultimo caso in cui è possibile ottenere la riduzione dell’Imu è quando la seconda casa è di immobili di interesse storico e artistico. Le specifiche si trovano nell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Se la casa rientra tra le tipologie di immobili definiti, allora è possibile ottenere una riduzione del 50%, presentando apposita richiesta entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto all’anno in cui si calcola l’imposta.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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