Nel corso degli anni ha subito varie modifiche fino ad arrivare all’attuale struttura e importi. Il Trattamento integrativo sui redditi (Tir) è un contributo destinato ai lavoratori dipendenti o assimilati che ha sostituito il bonus di 80 euro (cosiddetto “Bonus Renzi”) introdotto, nel 2015, con la Legge di Stabilità.
Nel 2020, con il decreto “Cura Italia”, il bonus è stato modificato ed esteso a diverse categorie di lavoratori e dipendenti e assimilati, ma con importi diversi; vediamo meglio come funziona e chi ha diritto al Tir.
A chi spetta il trattamento integrativo
Il Tir spetta ai lavoratori che rientrano in una determinata fascia di reddito fissata, inizialmente, in 40mila euro.
Successivamente la cifra è stata abbassato ai 15mila euro che può arrivare, in deroga, a 28mila euro.
I soggetti beneficiari, oltre ai dipendenti pubblici e privati, sono:
- i cosiddetti atipici e coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori delle cooperative;
- i lavoratori socialmente utili;
- i lavoratori in cassa integrazione;
- le persone disoccupate percettori di Naspi e Discol;
- le lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio e i lavoratori in congedo di paternità.
Inoltre anche stagisti e borsisti possono accedere al Trattamento di fine rapporto.
A quanto ammonta il Tir e come si ottiene
I redditi che danno l’accesso al Trattamento sono principalmente quelli sotto i 15mila euro (prima fascia), sino ad arrivare a 28mila (seconda fascia) in alcuni casi, ma l’ammontare complessivo del bonus cambia.
Difatti, chi rientra nella prima fascia di reddito percepisce l’intero importo del bonus che è fissato a 1.200 euro suddiviso nelle varie mensilità.
Invece, chi rientra nei 28mila euro percepirà la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda. Dunque bisogna fare i calcoli caso per caso, facendo riferimento alle detrazioni che possono essere inserite in dichiarazione dei redditi di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It.
Il trattamento integrativo nel caso di reddito da lavoro dipendente viene erogato mensilmente direttamente sulla busta paga dal datore di lavoro oppure viene erogato dall’Inps; il lavoratore, però, può decidere di non farsi accreditare mensilmente il Tir (magari perché non è certo che a fine anno rientrerà nelle fasce di reddito fissate per averne diritto) optando, invece, per il recupero della cifra spettante quando andrà a fare la dichiarazione dei redditi, ottenendo un rimborso da
parte dell’Agenzia delle Entrate.Nel caso in cui si sia percepito il Tir ma il reddito poi risultasse superiore, si dovrà restituire l’intero importo a conguaglio sempre con la dichiarazione dei redditi.
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