Sta creando molto scalpore nelle aule del tribunale di Catania. Un avvocato con la casa in fiamme ha chiesto il rinvio dell’udienza di un procedimento per legittimo impedimento, ma si è visto rigettare la richiesta dal giudice. A denunciare l’accaduto la Camera Penale di Catania “Serafino Famà” intervenuta a favore del collega, l’avvocato Gianluca Costantino, per quanto accaduto il 25 luglio scorso.
Il legale era impossibilitato ad abbandonare la propria abitazione colpita da un grave incendio che ha devastato larghe zone di Catania, ma, come detto, gli è stata negata la richiesta di rinvio del procedimento, formulata dal difensore d'ufficio d'aula che aveva rappresentato al giudice quanto stesse avvenendo. "La gravità di quanto accaduto appare evidente - scrive la Camera penale di Catania - ed è stato segnalato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania che ha sottolineato la "mortificazione del diritto di difesa" e lo "sfregio al ruolo dell'Avvocato". La Camera penale ritiene, inoltre, che deve essere informato anche il presidente del tribunale ed il presidente della Corte di Appello. "Questo episodio certamente grave, purtroppo non è isolato e segue diversi altri di disattenzione, di sottovalutazione o di obliterazione di impedimenti gravissimi ed improvvisi rappresentati da avvocati nei processi (morte di propri familiari, ricoveri di congiunti) - spiegano i penalisti - Perché ciò avvenga, al di là delle numerose possibili spiegazioni di facciata ed ovvero ruoli particolarmente carichi ed esigenze di chiusura dei fascicoli, ha un'unica causa ed ovvero una sorta di generalizzata diffidenza, se non pura sfiducia, in quanto generalmente rappresentato dagli Avvocati".
Sul caso è intervenuto anche il “Comitato Pari Opportunità Avvocati" dell'Ordine Avvocati Catania che sulla pagina Facebook ha dichiarato “solidarietà e vicinanza” al collega chiedendo “azioni concrete”. Tra l’altro la problematica del legittimo impedimento, come scritto in una nota a firma del presidente, l’avvocato Denise Maria Caruso, pare che sia stata già trattata precedentemente dallo stesso comitato “tramite la predisposizione di una proposta di apposito protocollo integrato già posto al vaglio del consiglio dell’ordine”.
Secondo quanto emerge dalla sentenza del consiglio nazionale forense del 25 giugno 2022 l’omessa partecipazione all’udienza da parte di un difensore costituisce un illecito disciplinare, come si legge sul sito “altex.com”, ma se in mancanza di un legittimo impedimento. In particolare, secondo l’articolo 26 del codice deontologico, “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
– inoltre – il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico”.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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