Sono state 106.659 le persone e 18.994 i locali controllati nella giornata dell'11 marzo; 2.162 le persone e 113 i titolari di esercizi commerciali denunciati. Queste le prime stime diffuse dal Viminale relative ai servizi di controllo effettuati dalle forze di polizia sull'intero territorio nazionale per la verifica del rispetto delle misure adottate ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus.
Pullulano come funghi i "furbetti" dell'autocertificazione (e non solo) ai tempi del Covid-19. A meno di 24 ore dalla nuova stretta ministeriale circa le misure di contenimento approvate con il Dpcm dell'8 marzo, il numero dei trasgressori fa già segnare picchi da record: 2.275, in totale, le persone denunciate quest'oggi. Ma chi viola la norma, eludendo i posti di blocco o falsificando l'autodichiarazione per spostamenti ingiustificati, rischia multe salatissime passibili persino di denuncia penale.
Spostamenti
Per coloro che violano le limitazioni relative agli spostamenti, la sanzione è prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale - “inosservanza di un provvedimento di un’autorità” - con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro. In casi estremi, si potrebbe profilare l’ipotesi più grave, ovvero, quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”. In tal caso, la reclusione può variare da 6 mesi a 3 anni.
Autocertificazioni false
Dichiarare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri stati di necessità durante i controlli integra il reato di "falsa attestazione a un pubblico ufficiale": la pena va da uno a sei anni di reclusione. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio. Ciò significa che chiunque può segnalare i casi di cui venga a conoscenza e far scattare in automatico il procedimento penale. I pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza. Se non lo fanno rischiano l’imputazione per il reato di omessa denuncia, punito dall’articolo 361 del Codice penale. A questo reato si aggiunge anche la fattispecie di cui all’articolo 650 del Codice penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chi viola i provvedimenti che vietano di spostarsi, anche a piedi, senza motivo.
Esercizi commerciali
Diverse e molteplici sono le sanzioni che vengono previste per le categorie commerciali soggette alle restrizioni.
In linea generale, i gestori delle attività per cui è garantita la continuità di esercizio (supermercati, farmacie, edicole etcetera), sono tenuti a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino e al lavoratore il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Qualora non siano rispettate le misure, la sanzione che si potrà applicare è la sospensione dell’attività.
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