"Non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile" in Italia. Dunque, è legittimo che l'immigrato ritorni in patria. Il Tar della Liguria ha bocciato così il ricorso di un cittadino albanese contro il provvedimento della questura di Savona, che gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno dopo una condanna a 3 anni per 16 episodi di spaccio di droga. Il tribunale ha ritenuto giusta la decisione delle autorità, che avevano chiesto il rimpatrio dell'uomo assieme alla sua famiglia.
"La questura ha evidenziato che tutto il nucleo familiare possiede la stessa cittadinanza e pertanto può rientrare nel paese di origine, senza rischi di divisione", ha spiegato il Tar nella sentenza. "È stato ritenuto che prevalesse l'esigenza di allontanare uno straniero pericoloso, nonostante la situazione famigliare e gli anni di permanenza in Italia", si legge ancora nel dispositivo. Il cittadino albanese era infatti residente in Italia da ben 13 anni in Italia, con la moglie e due figli di 7 e 4 anni. Era inoltre occupato con regolare contratto di lavoro subordinato.
Quei 16 episodi di spaccio di droga "avvenuti nell'arco di un anno", uniti alla successiva condanna, avevano però pesato sulla situazione dell'immigrato, al quale era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Un provvedimento che, a fronte del ricorso presentato dall'albanese, anche il Tar ha ritenuto legittimo. Nonostante la permanenza in Italia - ha infatti rilevato il tribunale - l'uomo "non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile" del Paese ospitante e ha violato la legge "con la commissione di reati di rilevante gravità".
Nei giorni scorsi, il Tar della Liguria era finito all'attenzione delle cronache per un'altra decisione. In quel caso, il tribunale aveva dato ragione a un profugo senegalese che si era visto revocare le misure di accoglienza dopo aver violato la quaratena obbligatoria.
Accogliendo il ricorso del richiedente protezione internazionale, il Tar aveva annotato che "uno Stato della Ue non può prevedere una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza".
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.