La Cassazione ha deciso: non può essere condannato per interferenza illecita nella vita privata altrui chi fotografa o fa un video a una persona nuda, o che è sotto la doccia, se il soggetto non ha fatto in modo di coprirsi con delle tende. Su queste basi, la terza sezione penale della Cassazione ha assolto un 37enne milanese "perchè il fatto non sussiste".
L'uomo aveva realizzato foto e video di una donna intenta a uscire dalla doccia. Ma la casa era priva di tende alla finestra e situata proprio di fronte alla casa dell'imputato, così, i giudici del Palazzaccio hanno respinto la tesi della Corte d'appello di Milano, secondo cui "le riprese video di una persona che si trovi nel bagno di un'abitazione privata è una condotta punibile ai sensi dell'articolo 615 bis c.p., non rilevando l'assenza di tende". Infatti, per la Cassazione "l'imputato non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa" e quindi "deve escludersi la configurabilità del reato, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall'esterno". I giudici della Cassazione proseguono affermando che la "tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi".
Quindi, spiegano, "affinché la condotta descritta integri il reato, non è sufficiente che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 cp (che punisce la violazione di domicilio,
ndr)", perché l'azione "non sarebbe illecita ove non avvenga in contrasto o eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l'autore delle riprese".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.