Contro il normativismo, ecco chi era Bruno Leoni?

Teorico del diritto e esperto della pratica legale, Leoni combinò laconoscenza del fenomeno giuridico con un forte convincimento del valore primario della libertà individuale

Contro il normativismo, ecco chi era Bruno Leoni?

Professore di filosofia del diritto all’università di Pavia, che reca ancora l’eredità del suo pensiero con la rivista da lui fondata Il Politico, Bruno Leoni fu non solo un raffinato filosofo del diritto, ma anche uno dei padri della sociologia del diritto e della scuola di Public choice. Apprezzato in vita più all’estero che in Italia, dove la sua visione del rapporto tra autorità e libertà soffriva la predominanza di una cultura fortemente socialdemocratica e il suo metodo di indagine anticipava di molto i tempi, in un ambiente ancora fossilizzato sulla dottrina pura del diritto, fu lo studioso italiano di scienze sociali del Dopoguerra più conosciuto all’estero.

Teorico del diritto ma anche esperto della pratica legale, grazie all’esercizio della professione forense, Leoni seppe combinare la profonda conoscenza del fenomeno giuridico con un forte convincimento del valore primario della libertà individuale e della necessità che il diritto sia in primo luogo argine dell’autorità costituita.

Anche se la morte prematura ha interrotto l’elaborazione e soprattutto la sistematizzazione delle sue teorie, è comunque possibile individuare il senso comune a tutti i suoi scritti, per buona parte frutto di lezioni e seminari tenuti oltreoceano e di un’attività editoriale nei quotidiani italiani. Tale senso si coglie nel continuo tentativo di evitare che, nella contrapposizione tra autorità e libertà, la prima non soffochi la seconda attraverso l’espansione del proprio ruolo e delle proprie finalità.

Compito del giurista diviene quindi elaborare una teoria del diritto contrapposta al normativismo imperante che sveli l’inconsistenza e i rischi di una visione paternalistica dello Stato, ammesso a esercitare il proprio arbitrio dalla giustificazione dell’interesse pubblico e dalla sua identificazione con un’autorità esterna, astratta e superiore agli individui.

In polemica con la cultura giuridica dominante, Bruno Leoni credeva che lo Stato sociale fosse il grimaldello attraverso cui il potere politico avrebbe esercitato una coercizione sulla vita delle persone al limite dell’arbitrio e del capriccio sovrano.

Per frenare questa inevitabile tendenza alla moltiplicazione del potere sovrano, Leoni elabora una originale teoria del diritto, i cui effetti non sono ancora stati pienamente colti.

Anziché guardare la norma dal lato dell’obbligo, Leoni - che simpatizza più per il common law che per il civil law - la guarda dal lato della pretesa: essa diviene così non regola coercitivamente imposta da un agente esterno, ma legittima “richiesta di un comportamento altrui considerato da chi lo richiede come probabile e corrispondente a un proprio interesse, cioè utile, nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente”. L’ordinamento è dunque non un insieme di comandi sovrani esterni, ma la cristallizzazione, ottenuta mediante l’opera dinamica degli interpreti del diritto, dell’incontro tra molteplici pretese giuridiche, intendendo per tali quelle che non solo si verificano o hanno probabilità di verificarsi, ma hanno anche una forte probabilità di essere esercitate.

Questa teoria del diritto consente a Leoni di sfatare il mito della legislazione come attività di produzione del diritto e, con esso, l’irrazionale fiducia nella democrazia rappresentativa.

Se il diritto nasce in maniera capillare da “una continua serie di tentativi che gli individui compiono quando pretendono un comportamento altrui” e che vengono riconosciuti come giuridicamente apprezzabili, allora esso non si identifica più con la produzione di un’autorità autolegittimatasi sovrana attraverso la finzione della rappresentanza democratica. Ciò che quest’ultima realizza non è diritto, ma il suo feticcio, cioè la legislazione, una serie continua di comandi e coercizioni esterni che non necessariamente interpreta in maniera adeguata le pretese e le esigenze degli individui, sia per un intrinseco difetto di conoscenza, sia per l’accavallarsi degli interessi individuali di chi governa con quelli presunti della società e dei suoi componenti.

Leoni colse nelle derive della legislazione, in primo luogo l’inflazione normativa e l’incertezza, i rischi per la libertà delle persone di organizzare spontaneamente la loro vita individuale e sociale, attraverso le forme del diritto e del libero scambio.

Andando oltre la riflessione giuridica, egli seppe accostare gli effetti della legislazione a quelli della pianificazione economica da un lato e del diritto e del mercato dall’altro.

Mentre diritto e mercato, al pari del linguaggio, sono frutto di processi di formazione spontanea della convivenza, le prime sono concepite proprio come modi per eliminare questi processi e come tentativi di collocare coercitivamente e, molto spesso, arbitrariamente regole e fini che un’autorità centrale pretende debbano essere perseguiti.

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