Roma - Queste le principali novità
contenute nella circolare applicativa sullo Scudo Fiscale diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
- Scadenza al 15 dicembre Le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione potranno essere effettuate
dal 15 settembre al 15 dicembre. Ma la scadenza di metà dicembre riguarda inderogabilmente il versamento
dell’imposta perchè per il completamento dell’operazione si potrà anche ’sforarè. C’è scritto infatti che se gli
adempimenti sono molto complessi, l’operazione potrà essere perfezionata «entro una data ragionevolmente
ravvicinata al termine previsto».
Imposta al 5% L’imposta sui beni all’estero dichiarati è pari al 5% e andrà versata entro il 15 dicembre.
Tale percentuale si calcola considerando che è dovuta un’imposta straordinaria pari al 50% del rendimento
presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, rendimento che si presume maturato nella misura del 2%
annuo per i cinque anni precedenti la dichiarazione.
Obbligo di rimpatrio per i conti svizzeri Chi possiede beni in Svizzera, nella Repubblica di San
Marino o nel principato di Monaco non potrà regolarizzarli attraverso lo scudo fiscale.
Possono essere infatti regolarizzate solo le attività detenute in stati con i quali vige un effettivo scambio di
informazioni: non solo quindi i paesi Ue ma anche quelli extra Ue che rispettano gli standard fissati in merito
dall’Onu e dall’Ocse.
Chi detiene, ad esempio, beni in un paese considerato non in linea con i requisiti Onu/Ocse, come la
confederazione elvetica o il Liechtenstein, potrà effettuare solo il rimpatrio.
Beni detenuti dai trust L’emersione di patrimoni detenuti all’estero è ammessa anche nel caso in cui le
attività siano detenute all’estero per il tramite di trust, vale a dire se sono intestate a fiduciarie o possedute per il
tramite di interposta persona (come nel caso appunto dei trust).
Niente inversione dell'onere della prova Il contribuente che aderisce allo scudo fiscale non deve
dimostrare che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti
mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
Yacht e gioielli Tra i beni che potranno essere regolarizzati con
lo scudo fiscale figurano anche investimenti di natura non finanziaria come, ad esempio, yacht, opere d’arte,
oggetti preziosi e immobili, purchè detenuti da prima del 31 dicembre 2008 in un paese che garantisca un
effettivo scambio di informazioni fiscali. Le attività non finanziarie dovranno essere indicate nel modulo RW
soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia.
In Unico la casa delle vacanze all'estero Le abitazioni possedute all’estero andranno
dichiarate anche se non vengono affittate e le si utilizza per trascorrere le ferie, qualora il paese dove si trovano
le consideri ai fini dell’imponibilità.
Gli immobili, spiega la circolare, vanno infatti indicati se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello stato
estero anche se tenuti a disposizione (come in Spagna), a meno che non si tratti di un paese che non prevede
la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come in Francia).
Gli eredi possono dichiarare I beni detenuti all’estero potranno essere rimpatriati o
regolarizzati anche dagli eredi del loro proprietario. Gli eredi che presentano la dichiarazione riservata godono
della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del defunto.
Tuttavia, in caso di rimpatrio, le attività non godono della riservatezza in capo agli eredi.
Intermediari abilitati Gli intermediari ai quali si dovrà ricorrere per l’emersione dei beni posseduti all’estero sono: Banche italiane; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società fiduciarie; agenti di cambio iscritti nel ruolo unico; poste italiane; stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
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