La prima rata ammonta alla metà di quanto versato a titolo di Imu per l’anno 2020. Il prossimo 16 giugno scade il termine ultimo per il pagamento a cui sono obbligati i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. Sono esenti dal tributo anche i terreni agricoli. Nello specifico, non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'Economia e delle finanze 9/1993. Sono previsti sconti per gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. L'acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni per l'anno precedente.
Ma quali sono i termini di pagamento? Si può versare in anche un’unica soluzione se si conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. Per abitazioni principali, che sono esonerate dalla tassa, si intende, come riporta il quotidiano Italia Oggi, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione.
Per gli edifici di lusso, invece, seppure prima abitazione, il trattamento agevolato si limita all’aliquota e alla detrazione. L’aliquota è ridotta del 5 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro.
Per tutte le altre case, anche le seconde, l’aliquota è fissata all’8,6 per mille, che le amministrazioni comunali possono aumentare fino al 10,6 per mille. Un ulteriore aumento fino all’11,4 per mille e consentito per quegli enti locali che intendono confermare l’ex maggiorazione Tasi. Dopo la prima rata dell’Imu, il conguaglio deve essere versato entro il 16 dicembre.
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