La pandemia non ferma le tasse e la prossima da pagare, per scadenza, è l'Imu (Imposta Municipale Unica), meglio conosciuta come tassa sulla casa. Ci sono però, come mostra trend online, delle esenzioni e delle riduzioni per alcune categorie di soggetti e determinati immobili in condizioni specifiche. Sono decisioni prese dal Governo Draghi per sostenere l'economia delle attività commerciali artigianali che si va ad aggiungere al blocco, per tutto il 2021, del pagamento della Tosap ossia la tassa di occupazione del suolo pubblico che vede coinvolti, in particolare, ristoranti, bar e venditori ambulanti. Il governo per quest'ultima misura ha già stanziato, in favore dei Comuni 165 milioni.
Le imprese
Tutte le imprese che nel 2020 hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto all'anno precedente, il 2019, saranno sospese dal pagamento dell'acconto dell'Imu sugli immobili ad uso commerciale. Ovviamente, il calo del fatturato deve essere dimostrabile.
Chi, invece, è esentato dall'acconto Imu sono tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa: agricola, artistica o professionale. Questo a patto che nel 2019 non abbiano avuto ricavi o compensi superiori ai 10 milioni di euro e soprattutto che siano in grado di dimostrare un calo del fatturato mensile di almeno il 30% nel 2020 rispetto all'anno prima.
"L'esenzione è valevole solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano attività di cui sono anche gestori", è scritto nel testo. In realtà, però, più che un'esenzione, dovrebbe essere chiamata sospensione dal momento l'Imu verrà recuperata dai Comuni una volta che lo stato di emergenza nazionale sarà concluso.
Tutte le altre imprese che non hanno subito una flessione del fatturato superiore al 30%, invece, dovranno versare l'acconto entro il 16 giugno. Idem per le imprese con compensi superiori ai 10 milioni di euro.
La Legge di Bilancio 2021 prevede anche l'esenzione dal pagamento dell'acconto Imu 2021 le imprese coinvolte nel turismo e nello spettacolo.
Quando si ha diritto allo sconto
Esistono 5 possibilità in cui si ha diritto ad uno sconto del 50% sulla base imponibile.
Se si è pensionati, si vive all'estero ma soprattutto si percepisce una pensione in regime di convenzione internazionale si applica. Più che uno sconto però, in questo caso, sarebbe giusto chiamarlo aggravio dal momento che la normativa precedente prevedeva che la casa posseduta in Italia fosse assimilata come abitazione principale e dunque priva di tasse da pagare.
Si ha diritto anche se il fabbricato è dichiarato, in base all'articolo 10 del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, di interesse storico o artistico o se invece è dichiarato inagibile o inabitabile.
Hanno diritto allo sconto del 50% anche le unità immobiliari con cesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. A patto che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contratto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia.
L'ultima possibilità è che riguardi una sola unità immobiliare destinata all'uso abitativo e che sia posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da soggetti non residenti in Italia che abbiano una pensione in regime di convenzione internazionale.Chiunque non faccia parte di queste categorie dovrà pagare l'Imu in due rate: una il 16 giugno e una il 16 dicembre.
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