Roma - Istituzione del Senato federale, dimezzamento dei parlamentari e cancellazione della circoscrizione estero. E' la proposta di legge costituzionale presentata dal governo, a firma del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, per una riforma delle istituzioni che sarà esaminata nel prossimo Consiglio dei ministri.
Il presidente del Consiglio diventa primo ministro
Il presidente del Consiglio diventa "primo ministro". Di conseguenza, l’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e
dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri . E' composto altresì dai sottosegretari di Stato e
dai Viceministri. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca
il Primo Ministro. Il Premier è nominato sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati. Il Primo
Ministro è responsabile della politica generale del Governo.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Nomina e
revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed
i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di
assumere le funzioni. I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri". E ancora: "Il Presidente della Repubblica può
sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e
i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del
Primo Ministro". Il capo dello Stato potrà anche una sola delle Camere.
Nasce il Senato federale
"Il Senato diventa Senato federale
della Repubblica". Lo prevede l’articolo 2 della proposta di
legge.
Il Senato federale sarà composto da 250 senatori
(attualmente sono 315). E verrà "eletto a suffragio universale
e diretto su base regionale". Ai suoi lavori, prevede la
proposta di legge del governo, potranno partecipare "senza
diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali". Si potrà essere eletti senatori al
compimento dei 21 anni.
La riduzione dei parlamentari
Ridurre il numero di deputati e
senatori a 250 per ciascuna Camera. "I componenti della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere
di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni - si legge nella bozza - ricevono un’indennità stabilita dalla legge, in misura
corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori
secondo le norme dei rispettivi regolamenti"
Soppressa la circoscrizione Estero
Viene "soppressa" la circoscrizione
Estero. "All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato", si legge nel testo, con riferimento alla norma
costituzionale che attualmente prevede l’esercizio del diritto
di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini
residenti all’estero.
Il presidente della Camera supplente del capo dello Stato
"Le funzioni del presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente della Camera dei deputati".
Dopo la nascita del Senato federale, la funzione di supplenza
del capo dello Stato, oggi in capo al presidente del Senato,
passerebbe dunque all’inquilino di Montecitorio. "In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica - si legge nella
bozza di riforma - il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera
è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".
Ex capi dello Stato deputati a vita
"E' deputato di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica".
Il testo sostituisce integralmente l’articolo 59 della
Costituzione e, vista la nascita del Senato federale, trasforma
gli ex capi di Stato da senatori a "deputati" a vita. Ma,
eliminando il secondo comma dell’articolo 59, cancella anche la
figura dei cinque senatori a vita che ad oggi il presidente
della Repubblica può scegliere tra coloro che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario".
Per salire al Colle bastano i 40 anni
Può essere eletto presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni
d’età e goda dei diritti civili e politici.
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