I postini devono sostituire i colleghi: battuti i sindacati

Piero Pizzillo

Secca e inappellabile sconfitta (due a zero) del sindacato Cobas in una causa promossa contro la Direzione delle Poste. Il tribunale del lavoro l’8 settembre del 2005 e nei giorni scorsi la corte d’appello presieduta da Giovanni Russo (consiglieri Maria Gavina Meloni e Giuseppe Diomeda), hanno respinto i ricorsi presentati dal sindacato di base contro le Poste Italiane (assistite dagli avvocati Camillo e Andrea Paoletti) , tramite gli avvocati Dario Rossi e Luigi Zecca.
La vertenza ha inizio con la mancata osservanza da parte di del sindacato di base dell’accordo aziendale del luglio 2004, recepito dalle altre sigle sindacali (Slc - Cgil , Slp - Cisl, ecc), che prevede la sostituzione del postino assente con un collega, che percepisce una retribuzione, a titolo di straordinario, di 35 euro, da dividere tra tutti i dipendenti che partecipano alle sostituzioni. Il Cobas proclama l’astensione da ogni forma di prestazione accessoria per 27 giorni a partire dal 25 ottobre 2004 e, successivamente, per periodi ulteriori. A questo punto è successo che anche a Genova alcuni portalettere hanno scioperato, ma sono stati sanzionati dalle Poste per essersi rifiutati di sostituire il collega assente. L’azione disciplinare è contestata dal Cobas che si oppone, e denuncia le poste per comportamento antisindacale, sostenendo, tra l’altro, che il suddetto accordo, è illegittimo, e non era obbligatorio nei confronti dei lavoratori dissenzienti. Il tribunale respinge il ricorso, dando ragione alle Poste. Il sindacato di base ricorre in appello, e per la seconda volta esce sconfitto.

Il presidente Russo, scrive in sentenza che «l’organizzazione del lavoro compete esclusivamente al datore di lavoro, e che le sanzioni inflitte appaiono legittimamente irrogate». Concludendo che «il comportamento della società non può ritenersi essere antisindacale».

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