Intercettazioni: se il pm si rivolge a ditte private deve spiegare il perché

La Cassazione ha annullato l'arresto di un palermitano accusato di collusioni mafiose perché l'accusa non aveva giustificato l'utilizzo di strutture di ascolto non pubbliche. Il precedente rischia di avere un effetto a valanga pure sulle grandi inchieste

Il caso è per certi aspetti marginale, visto che riguarda non un grande boss ma un personaggio, per così dire, "minore", un presunto mafioso di San Giuseppe Jato. Ma le ricadute, quelle sì, possono essere dirompenti, e riguardare anche grandi casi giudiziari. La Corte di Cassazione (sentenza numero 887 del 2009) ha annullato senza rinvio l'ordine di custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato di collusioni mafiose, Antonio Alamia, disponendone la scarcerazione (era stato arrestato a dicembre del 2008, ndr). Il motivo? Le intercettazioni che avevano contribuito a inchiodarlo erano state effettuate con apparecchiature private, cosa in sé legittima se giustificata. Ma il pm non aveva spiegato per quale motivo non erano stati utilizzati cimici e registratori pubblici. Di qui l'annullamento, senza rinvio, dell'ordine di custodia cautelare in carcere e la scarcerazione dell'imputato.
La decisione della Suprema corte, anticipata dal Giornale di Sicilia, può avere effetti dirompenti. Sono infatti moltissime le indagini in cui, quasi in automatico, le procure affidano a privati le intercettazioni senza motivare il perché della scelta della struttura. Nel caso in cui si applicasse la decisione della Cassazione a procedimenti già aperti si potrebbero dunque verificare annullamenti a valanga.
La Suprema corte ha accolto la tesi sostenuta dal difensore di Alamia, l'avvocato Salvo Priolo, che aveva sollevato il problema del «vizio genetico» di quelle intercettazioni e dunque della loro nullità ab origine. Tesi accolta dai giudici della Cassazione, secondo i quali la Procura ha l'obbligo di spiegare «la situazione obiettiva rilevante e riconducibile al concetto normativo di insufficienza e inidoneità degli impianti», per consentire a «chi ne ha titolo di impugnare la decisione e all'organo di valutazione l'attività di verifica».


La Dda di Palermo si è subito preoccupata, e si è riunita per affrontare il problema. Immediata contromisura, inserire nei fascicoli motivazioni succinte che spiegano il perché della struttura di ascolto scelta. Il problema però resta aperto per numerose inchieste.

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