Il documento è del 7 maggio scorso. Bando: «Ricezione di offerte per l'individuazione del retail & merchandising partner di Expo 215». Aggiudicatario: «la Rinascente spa». Firma in calce, Giuseppe Sala, amministratore delegato. Così, neanche due mesi fa, il gruppo che fa capo alla tailandese Central Retail Corporation - e che da tre anni controlla il 100% della catena di grandi magazzini - acquisiva il diritto esclusivo di produrre e vendere prodotti di abbigliamento e gadget con il marchio dell'Esposizione. Un gran bel business, considerato che - al netto del pagamento a Expo spa di royalties per un importo pari all'8% del fatturato - la Rinascente avrebbe avuto il monopolio di magliette, cappellini, magneti, borse, agende, occhiali da sole, tute, ombrelli con il logo dell'evento, oltre a uno spazio commerciale in prossimità dell'ingresso principale del sito espositivo, potendo così calamitare la voglia di shopping dei milioni di visitatori che varcheranno i cancelli di Rho-Pero. Peccato però che solo pochi giorni fa il Tar ha bloccato tutto, accogliendo il ricorso del Gruppo Coin spa, altro gigante della grande distribuzione e storico competitor di Rinascente. E annullando l'aggiudicazione della gara.
Nel ritenere fondate le doglianze di Coin, i giudici di via Corridoni sottolineano alcune presunte irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, che avrebbero favorito il gruppo Rinascente. In particolare, secondo la sentenza ci sarebbe stata una «palese violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione dell'offerta tecnica rispetto alla valutazione dell'offerta economica». Insomma, una violazione del «principio di segretezza», il quale comporta che «fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell'offerta economica», così da «evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica». Nel caso del bando indetto da Expo per la gestione del merchandising, invece, la commissione di gara avrebbe rimesso la valutazione delle offerte economiche a un consulente esterno che avrebbe dovuto giudicare il piano di promozione e visibilità proposto dai concorrenti, e new avrebbe acquisito il parere (se non sull'offerta economica nel suo complesso, quantomeno su «una componente centrale» della stessa) prima di aver concluso «l'esame delle offerte tecniche». Il consulente, infatti, non si sarebbe limitato «a svolgere un'attività istruttoria, fornendo alla commissione un mero supporto tecnico», ma avrebbe «determinato il valore economico massimo dei piani di comunicazione e promozione» richiesti dal bando. E la commissione li avrebbe acquisiti «prima dell'assegnazione dei punteggi tecnici».
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