Via dagli elenchi telefonici e, meglio ancora, da tutti i motori di ricerca in rete: l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 27/10/2022 sulla causa C-129/21) su quanto previsto dal regolamento comunitario sulla privacy non lascia spazio a dubbi.
Cosa accade
Scegliendo di revocare il proprio consenso alla pubblicazione e allo scambio dei dati numerici forniti a una società di telefonia che si occupa della compilazione di elenchi telefonici, essa avrà l'onere di allargare tale informazione anche agli altri partner coi quali, proprio sulla base di suddetto accordo, condivide queste informazioni. Non solo. La società di telefonia dovrà anche farsi carico di contattare i motori di ricerca in rete per informare anche questi ultimi della richiesta di cancellazione.
In breve, quindi, se i dati che circolano sono connessi a un unico consenso, che poi si allarga a macchia d'olio ai relativi partners, anche la sua revoca deve procedere allo stesso modo: un unico dissenso va a colpire tutti coloro che hanno beneficiato delle informazioni sensibili fino a quel momento. Un fenomeno difficile da arginare, visto che certe informazioni, una volta a disposizione in rete, si diffondono di mano in mano in modo incontrollato: ma tutela della privacy significa, innanzitutto, poter scegliere dove i propri dati sensibili andranno a finire. Difficoltà che, peraltro, si stanno riscontrando anche nel nostro piccolo in Italia per quanto concerne l'applicazione delle norme previste dal sistema del Registro pubblico delle opposizioni.
La sentenza
In quest'ottica si inserisce la sentenza dei giudici della Corte di giustizia Ue, in un tentativo di arginare il fenomeno di diffusione a macchia d'olio dei dati sensibili tra server, cloud e società partner di chi riceve un unico consenso.
I giudici hanno deliberato che per diffondere i dati personali di un utente, inserendoli negli elenchi telefonici o nei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, è necessaria esplicita autorizzazione del diretto interessato: una volta informato quest'ultimo di quanto accadrà, tale consenso può essere esteso a tutti.
Un aspetto che, tuttavia, va esteso anche al procedimento inverso: se un abbonato chiede la cancellazione dei propri dati da suddetti elenchi e dai servizi pubblici di consultazione, tale istanza rientra nel "diritto alla cancellazione dagli elenchi" previsto all'art.17 del regolamento comunitario sulla privacy: in caso di violazione è prevista un'ammenda fino a 20 milioni di euro.
Le regole per gli elenchi telefonici
Come deve comportarsi, dunque, un fornitore di elenchi telefonici a cui arrivi tale richiesta di cancellazione? L'azienda ha l'obbligo di estendere la notizia della revoca del consenso anche agli altri partner del settore con cui intrattiene rapporti di scambio di numerazioni. Obbligo imposto dagli articoli 5 e 24 del regolamento comunitario sulla privacy, che prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro.
Sempre ai sensi dell'art.
17, dinanzi alla richiesta da parte dell'abbonato di non rendere più pubblici i suoi dati, l'azienda che aveva ricevuto il consenso avrà l'onere di estendere suddetta comunicazione anche i gestori dei motori di ricerca. In caso di inadempienza all'obbligo, pure in questo caso, può scattare la multa fino a 20 milioni di euro.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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