Detrazioni, scadenze, eccezioni: tutto sul Superbonus e il dl Aiuti quater

Con l’entrata in vigore del decreto Aiuti quater cambiano le geometrie del Superbonus tra detrazioni, scadenze ed eccezioni. Il punto della situazione

Detrazioni, scadenze, eccezioni: tutto sul Superbonus e il dl Aiuti quater

Con il decreto Aiuti quater il governo ha speso energie per cercare di mettere ordine in una materia, quella del Superbonus 110%, di per sé molto articolata tra variabili, norme, eccezioni, detrazioni e scadenze.

La procedura che porta alla semplificazione delle agevolazioni per l’efficientamento energetico comporta la creazione di differenze che poi verranno fatte convergere verso un’unificazione degli incentivi. È quindi opportuno fare il punto della situazione nell’attesa che l’esecutivo porti a termine il compito che si è prefissato.

Superbonus e condomini

Le spese sostenute entro il 31 dicembre godono della detrazione al 110%. Quelle sostenute entro la fine del 31 dicembre 2023 restano sotto l’egida della medesima detrazione se i condomini hanno deliberato i lavori e comunicato la Cilas entro il 25 novembre del 2022, altrimenti il beneficio scende al 90%.

A latere, così come previsto attualmente, il Superbonus per i condomini sarà ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Edifici da 2 a 4 unità immobiliari

Anche in questo caso le spese sostenute durante il 2022 sottostanno al beneficio del 110%. Vale la medesima regola in auge per i condomini, ossia l’avere presentato la Cilas entro il 25 novembre del 2022, requisito necessario per godere della detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 le quali, altrimenti, possono essere riconosciute al 90%. A partire dal 2024 il Superbonus scenderà al 70% per poi raggiungere il 65% nel 2025.

Case popolari

Gli istituti per le case popolari e le cooperative che assegnano gli immobili ai propri soci che avranno eseguito almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno del 2023 potranno avvalersi della detrazione al 100%. Per quelle che non dimostreranno di avere eseguito il 60% dei lavori la detrazione al 110% sarà possibile soltanto fino al 30 giugno del 2023.

Abitazioni singole

Per le unità indipendenti e per le villette si prospettano due panorami differenti. Sottostanno al Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a patto che il 30% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 settembre 2022, altrimenti il limite entro il quale godere della detrazione piena, si è esaurito il 30 giugno 2022.

Per chi è proprietario o vanta diritti reali sull’unità immobiliare e avvierà i lavori nel corso del 2023 avrà diritto al bonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che sia la sua abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento inferiore ai 15mila euro annui, tetto che sale con l’aumentare dei membri del nucleo famigliare.

Zone terremotate

Gli interventi su tutti gli immobili danneggiati e ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009 danno diritto all’agevolazione al 110% fino alla fine del 2025 ma soltanto sulla parte eccedente gli eventuali contributi già ottenuti per la ricostruzione. Chi rinuncia a tale contributo – limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 - può contare sulla detrazione al 110% con una spesa maggiorata del 50%.

Terzo settore

Gli immobili posseduti dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato o dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri e che hanno comunicato la Cilas possono godere della detrazione al 110% per tutto il 2023, salvo poi vederla ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Quelle che non hanno depositato la Cilas entro il 25 novembre possono

avvalersi del 110% fino al 31 dicembre 2022, del 90% per tutto il 2023 e poi del 70% durante il 2024 e del 65% nel 2025.

Le organizzazioni che beneficiano della spesa maggiorata possono avvalersi del 110% fino alla fine del 2025.

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